{"id":3828,"date":"2010-05-15T14:50:31","date_gmt":"2010-05-15T12:50:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.gioventurapiemonteisa.net\/2020\/?p=3828"},"modified":"2010-05-15T14:50:31","modified_gmt":"2010-05-15T12:50:31","slug":"3828-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.gioventurapiemonteisa.net\/2020\/?p=3828","title":{"rendered":"SENTENZA N. 170"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\">ANNO 2010<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">REPUBBLICA ITALIANA<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">LA CORTE  COSTITUZIONALE<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">ha pronunciato la seguente<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">SENTENZA<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">nel giudizio di legittimit\u00e0 costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 3; 2, comma 2, lettere c) e g); 3, comma 5; e 4 della legge della Regione Piemonte 7 aprile 2009, n. 11 (Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 15 giugno 2009, depositato in cancelleria il 17 giugno 2009 ed iscritto al n. 38 del registro ricorsi 2009.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Visto l\u2019atto di costituzione della Regione Piemonte;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">udito nell\u2019udienza pubblica del 24 febbraio 2010 il Giudice relatore Paolo Grossi;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">uditi l\u2019avvocato dello Stato Lorenzo D\u2019Ascia per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giovanna Scollo e Eleuterio Zuena per la Regione Piemonte.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Ritenuto in fatto <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1. \u2013 Con ricorso notificato il 15 giugno 2009 e depositato il successivo 17 giugno 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u2019Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all\u2019art. 6 della Costituzione, questione di legittimit\u00e0 costituzionale degli articoli 1, commi 1 e 3; 2, comma 2, lettere c) e g); 3, comma 5; e 4 della legge della Regione Piemonte 7 aprile 2009, n. 11, recante \u00abTutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A giudizio della parte ricorrente, l\u2019impugnato art. 1, comma 1, <strong>\u00abeccede dalla competenza regionale\u00bb per il fatto di attribuire valore alla \u201clingua piemontese\u201d \u00abnon solo a fini culturali\u00bb, come previsto da leggi anche di altre Regioni, ma anche \u00abal fine di parificarla alle lingue minoritarie \u201coccitana, franco-provenzale, francese e walser\u201d\u00bb e per potere ad essa conferire \u00abil medesimo tipo di tutela\u00bb riconosciuto a queste ultime. <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Detta disposizione violerebbe l\u2019art. 6 Cost. \u00abnell\u2019attuazione e nell\u2019interpretazione ad esso data rispettivamente dalla <strong>legge n. 482\/1999<\/strong> e dalla giurisprudenza costituzionale\u00bb: e, in particolare, essa contrasterebbe, da un lato, con l\u2019art. 2 di questa legge, il quale, <strong>stabilendo \u00abtassativamente\u00bb \u00abil numero e il tipo di lingue minoritarie da tutelare\u00bb, \u00abnon ricomprende tra le lingue meritevoli di tutela la lingua piemontese\u00bb<\/strong>; e, d\u2019altro lato, con <strong>la consolidata giurisprudenza costituzionale, la quale \u00abpone in capo al legislatore statale la titolarit\u00e0 del potere d\u2019individuazione delle lingue minoritarie protette, delle modalit\u00e0 di determinazione degli elementi identificativi di una minoranza linguistica da tutelare<\/strong>, nonch\u00e9 degli istituti che caratterizzano questa tutela\u00bb (cos\u00ec, da ultimo, con la sentenza n. 159 del 2009 e, in precedenza, con la sentenza n. 406 del 1999, a proposito di un potere di \u00abdoveroso apprezzamento\u00bb, riconosciuto al legislatore statale, degli interessi anche \u00abdegli altri soggetti non appartenenti alla minoranza linguistica protetta e sul piano organizzativo dei pubblici poteri\u00bb).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Proprio con la sentenza n. 159 del 2009 si sarebbe, del resto, sottolineato come \u00abla legge n. 482\/1999 costituisca il quadro di riferimento per la disciplina delle lingue minoritarie e non sia modificabile n\u00e9 da parte delle Regioni ordinarie n\u00e9 da parte delle Regioni a statuto speciale\u00bb, salve, per queste ultime, le deroghe introdotte con norme di attuazione degli statuti, che \u00abquindi promanino, seppure a seguito di un procedimento di emanazione atipico, dal legislatore statale\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le altre disposizioni impugnate sarebbero <strong>\u00abconseguentemente incostituzionali\u00bb,<\/strong> per le seguenti ragioni: a) l\u2019art. 1, comma 3, perch\u00e9, rinviando alle procedure di cui alla legge statale 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche) per la delimitazione territoriale dell\u2019ambito di tutela e tuttavia riferendosi a \u00abuna lingua esclusa da tutela\u00bb, contrasterebbe con l\u2019art. 3 di detta legge statale, \u00abche circoscrive la delimitazione degli ambiti di tutela alle sole lingue individuate nell\u2019art. 2 della legge stessa\u00bb; b) l\u2019art. 2, comma 2, lettera c), perch\u00e9, prevedendo \u00abla facolt\u00e0 per gli enti locali di introdurre progressivamente accanto alla lingua italiana l\u2019uso (anche) della lingua piemontese negli uffici degli enti locali ed in quelli dell\u2019amministrazione regionale presenti sul territorio\u00bb, violerebbe l\u2019art. 9 della legge n. 482 del 1999, \u00abche consente tale uso solo alle lingue minoritarie individuate dall\u2019art. 2 della stessa legge\u00bb; c) l\u2019art. 2, comma 2, lettera g), perch\u00e9, \u00abdisponendo \u201cl\u2019attuazione di intesa con le emittenti pubbliche di trasmissioni culturali in piemontese\u201d\u00bb, contrasterebbe con l\u2019art. 12 della legge n. 482 del 1999, \u00abche consente \u201cconvenzioni con la societ\u00e0 concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo\u201d per le sole lingue minoritarie ammesse a tutela dall\u2019art. 2 legge n. 482\/1999\u00bb; d) l\u2019art. 3, comma 5, nonch\u00e9 l\u2019art. 4, perch\u00e9, \u00abprevedendo rispettivamente il ripristino delle denominazioni storiche dei comuni e l\u2019apposizione di segnali stradali di localizzazione territoriale che utilizzino idiomi locali in aggiunta alla denominazione in lingua italiana\u00bb, contrasterebbero con l\u2019art. 10 della legge n. 482 del 1999, \u00abche consente la toponomastica bilingue alle sole lingue e nei soli territori individuati rispettivamente dagli artt. 2 e 3 della legge n. 482 del 1999\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2. \u2013 Si \u00e8 costituita in giudizio la Regione Piemonte, per chiedere che la questione venga dichiarata inammissibile o infondata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Secondo la difesa regionale, l\u2019interpretazione data dalla parte ricorrente alla norma di cui all\u2019art. 1, comma 1, impugnato \u00ab\u00e8 abnorme e non corrisponde all\u2019evidente spirito della stessa\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Andrebbe, infatti, anzitutto rammentato come l\u2019art. 7, comma 4, dello statuto regionale riconosca alla Regione \u00abil potere di tutelare e promuovere l\u2019originale patrimonio linguistico della comunit\u00e0 piemontese, nonch\u00e9 quello delle minoranze occitana, franco-provenzale e walser\u00bb. E si dovrebbe, poi, osservare che la stessa sentenza n. 159 del 2009, \u00abnel ricostruire il panorama ed il contesto storico e giuridico dell\u2019art. 6 della Costituzione e della l. n. 482\/1999, smentisce proprio le prospettazioni di controparte\u00bb: in essa si riaffermerebbe, infatti, che \u00abla tutela delle minoranze linguistiche costituisce principio fondamentale dell\u2019ordinamento costituzionale\u00bb e che questo principio \u00abrappresenta un superamento dello Stato nazionale chiuso dell\u2019Ottocento e un rovesciamento di grande portata politica e culturale rispetto all\u2019atteggiamento nazionalistico manifestato dal fascismo\u00bb. Di ci\u00f2 sarebbero, del resto, significativo esempio, sul piano innovativo, sia la <strong>risoluzione dell\u2019Assemblea generale delle Nazioni unite del 18 dicembre 1992,  in materia di diritti delle persone appartenenti a minoranze, sia la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d\u2019Europa il 5 novembre 1992<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nella normativa impugnata, invece, \u00abl\u2019espressione \u201clingua piemontese\u201d\u00bb andrebbe intesa, \u00abal pari di qualsiasi altro bene artistico e culturale, come patrimonio linguistico da tutelare e valorizzare\u00bb, secondo quanto \u00abchiaramente\u00bb esposto nella relazione al disegno di legge, \u00abnel solco\u00bb peraltro delle precedenti leggi regionali sulla materia e dello stesso statuto, e in analogia a quanto disposto nella \u00abdel tutto simile\u00bb legge della Regione Veneto 13 aprile 2007, n. 8, non sottoposta a scrutinio di legittimit\u00e0 costituzionale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">3. \u2013 <strong>In prossimit\u00e0 dell\u2019udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri (Berlusconi, n.d.r.) ha presentato una memoria per insistere nella propria richiesta.<\/strong><strong> <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La tutela delle minoranze linguistiche, sfuggendo alla ripartizione per materie delineata dall\u2019art. 117 Cost., dovrebbe potersi qualificare, secondo l\u2019Avvocatura generale, non tanto come \u201cmateria\u201d, \u00abma come \u201cargomento\u201d o comunque \u201cvalore\u201d, che investe trasversalmente diverse materie\u00bb o come \u00ab\u201cnon materia\u201d\u00bb, senza che la sua mancata inclusione nei commi secondo e terzo dell\u2019art. 117 Cost. consenta di considerare la medesima come attribuita, ai sensi del comma quarto, alla potest\u00e0 esclusiva delle Regioni. Al contrario, \u00abla verifica della titolarit\u00e0 della competenza legislativa a fissare i principi generali a protezione delle minoranze linguistiche\u00bb (o, in altri termini, la \u00abindividuazione del soggetto\u00bb competente) \u00abnon pu\u00f2 che condurre al riconoscimento di una esclusiva competenza dello Stato\u00bb, anche alla luce di una \u00abinterpretazione storica e sistematica dell\u2019art. 6 della Costituzione\u00bb, volta a individuare la nozione di \u201cRepubblica\u201d presso i Costituenti: mentre, infatti, \u00ab\u00e8 indubbio\u00bb che l\u2019art. 114 Cost., nel testo riformato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, riconduca alla \u201cRepubblica\u201d, \u00abi Comuni, le Province, le Citt\u00e0 metropolitane, le Regioni e lo Stato, indistintamente\u00bb, nella \u00aboriginaria formulazione\u00bb esso, invece, \u00abripartiva la \u201cRepubblica\u201d in Regioni, Province e Comuni, con ci\u00f2 accreditando una sovrapposizione dei concetti di Repubblica e di Stato\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La giurisprudenza di questa Corte, d\u2019altra parte, si sarebbe consolidata, a giudizio dell\u2019Avvocatura, nell\u2019\u00aborientamento che riconosce all\u2019art. 6 della Costituzione la natura di \u201cnorma direttiva ad efficacia differita\u201d, subordinata all\u2019intervento attuativo del legislatore\u00bb: in riferimento al quale si prevederebbe, per lo Stato, il compito di \u00abindividuare\u00bb \u00able minoranze linguistiche da tutelare\u00bb nonch\u00e9 di stabilire \u00abi principi generali della tutela\u00bb ed \u00abi limiti\u00bb; e, per le Regioni, quello di attenersi a questi \u00abnell\u2019approntare norme di dettaglio e strutture volte all\u2019attuazione concreta della tutela\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cos\u00ec, nella sentenza n. 62 del 1992, la Corte \u2013 configurata la tutela delle minoranze linguistiche come \u00abprincipio costituzionale fondamentale\u00bb (sulla base dell\u2019idea che \u00ab\u201cla lingua propria di ciascun gruppo etnico rappresenta un connotato essenziale della nozione costituzionale di minoranza etnica\u201d\u00bb) e osservato che \u00abil diritto all\u2019uso della lingua materna si raccorda\u00bb ad altri fondamentali principi costituzionali (quello pluralistico, di cui all\u2019art. 2 della Costituzione; quello di eguaglianza, di cui all\u2019art. 3, primo comma, della Costituzione; quello di giustizia sociale e di pieno sviluppo della personalit\u00e0 umana nella vita comunitaria, di cui all\u2019art. 3, secondo comma, della Costituzione) \u2013 avrebbe ribadito che l\u2019attuazione del valore della tutela delle minoranze linguistiche richiede \u00abl\u2019interposizione del legislatore ordinario\u00bb, sia quanto all\u2019azionabilit\u00e0 delle pretese degli interessati sia quanto alla necessit\u00e0 di strutture organizzative e finanziarie adeguate.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cos\u00ec, ancora, dalla sentenza n. 406 del 1999 sarebbe ricavabile <strong>l\u2019affermazione della potest\u00e0 esclusiva dello Stato nell\u2019individuazione delle minoranze linguistiche<\/strong> e nella determinazione delle caratteristiche generali della tutela, \u00abnon potendo certo essere ammessa una diversificazione regionale nella tutela delle posizioni degli \u201caltri soggetti non appartenenti alla minoranza linguistica protetta\u201d\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il principio sarebbe stato ribadito, da ultimo, nella sentenza n. 159 del 2009, <strong>anche in relazione alla necessit\u00e0 di \u00ab\u201cun indefettibile bilanciamento con gli altri legittimi interessi coinvolti ed almeno potenzialmente configgenti\u201d\u00bb nonch\u00e9 \u00ab\u201cdella ineludibile tutela della lingua italiana\u201d\u00bb:<\/strong> con la conseguenza dell\u2019attribuzione della natura di norma interposta alla legge statale n. 482 del 1999, alla quale le Regioni dovrebbero attenersi \u00abnell\u2019adottare disposizioni di dettaglio nell\u2019ambito delle materie di propria competenza\u00bb, a partire dall\u2019\u00abindividuazione della minoranza linguistica da proteggere\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le disposizioni impugnate sarebbero, in conclusione, costituzionalmente illegittime sia perch\u00e9 avrebbero esteso al \u201cpiemontese\u201d, <strong>\u00abche \u00e8 solo un dialetto\u00bb (\u00abuna variante cio\u00e8 della lingua italiana rappresentativa di una cultura e di una tradizione sviluppatesi in una delimitata area geografica, senza per\u00f2 integrare un \u201cgruppo etnico\u201d\u00bb)<\/strong> \u00abla qualit\u00e0\u00bb o \u00abla natura di lingua minoritaria\u00bb (\u00abpatrimonio di una minoranza etnica\u00bb); sia perch\u00e9 ad esso avrebbero attribuito \u00abprocedure e forme di tutela che la legge 482\/1999 riserva alle sole lingue minoritarie individuate nell\u2019art. 2\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Considerato in diritto <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1. \u2013 Questa Corte \u00e8 chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimit\u00e0 costituzionale degli articoli 1, commi 1 e 3; 2, comma 2, lettere c) e g); 3, comma 5; e 4 della legge della Regione Piemonte 7 aprile 2009, n. 11, recante \u00abTutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte\u00bb, promossa, in riferimento all\u2019art. 6 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Secondo il ricorrente, la suddetta legge, nelle disposizioni impugnate, eccederebbe \u00abdalla competenza regionale\u00bb per il fatto di attribuire (art. 1, comma 1) valore alla \u201clingua piemontese\u201d \u00abnon solo a fini culturali\u00bb, come previsto da altre leggi regionali, ma anche \u00abal fine di parificarla alle lingue minoritarie \u201coccitana, franco-provenzale, francese e walser\u201d\u00bb nonch\u00e9 di conferire ad essa \u00abil medesimo tipo di tutela\u00bb riconosciuto a queste ultime.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Questa disposizione violerebbe l\u2019art. 6 Cost. in ragione del suo contrasto, da un lato, con l\u2019art. 2 della legge statale 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), che \u00abnon ricomprende tra le lingue meritevoli di tutela la lingua piemontese\u00bb e, dall\u2019altro, con la consolidata giurisprudenza costituzionale, la quale \u00abpone in capo al legislatore statale la titolarit\u00e0 del potere d\u2019individuazione delle lingue minoritarie protette, delle modalit\u00e0 di determinazione degli elementi identificativi di una minoranza linguistica da tutelare, nonch\u00e9 degli istituti che caratterizzano questa tutela\u00bb (cos\u00ec, da ultimo, con la sentenza n. 159 del 2009, secondo cui, anche, la legge n. 482 del 1999 costituirebbe \u00abil quadro di riferimento per la disciplina delle lingue minoritarie\u00bb, non modificabile da parte delle Regioni, salve, per quelle a statuto speciale, le deroghe introdotte con norme di attuazione degli statuti).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le altre disposizioni impugnate sarebbero \u00abconseguentemente incostituzionali\u00bb, in relazione ad altrettante disposizioni di detta legge statale: a) l\u2019art. 1, comma 3, contrasterebbe, infatti, con l\u2019art. 3, \u00abche circoscrive la delimitazione degli ambiti di tutela alle sole lingue individuate nell\u2019art. 2 della legge stessa\u00bb; b) l\u2019art. 2, comma 2, lettera c), violerebbe l\u2019art. 9, che consente l\u2019uso negli uffici pubblici solo delle \u00ablingue minoritarie individuate dall\u2019art. 2 della stessa legge\u00bb; c) l\u2019art. 2, comma 2, lettera g), contrasterebbe con l\u2019art. 12, \u00abche consente \u201cconvenzioni con la societ\u00e0 concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo\u201d per le sole lingue minoritarie ammesse a tutela dall\u2019art. 2 legge n. 482\/1999\u00bb; d) l\u2019art. 3, comma 5, nonch\u00e9 l\u2019art. 4, contrasterebbero con l\u2019art. 10, \u00abche consente la toponomastica bilingue alle sole lingue e nei soli territori individuati rispettivamente dagli artt. 2 e 3 della legge n. 482 del 1999\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2. \u2013 Costituendosi in giudizio, la Regione Piemonte ha chiesto una declaratoria di inammissibilit\u00e0 o di infondatezza delle questioni: la legge impugnata, diversamente da come prospettato dal ricorrente, adopererebbe \u00abl\u2019espressione \u201clingua piemontese\u201d\u00bb soltanto nel senso di \u00abpatrimonio linguistico da tutelare e valorizzare\u00bb, \u00abal pari di qualsiasi altro bene artistico e culturale\u00bb, nell\u2019intento, segnalato da precedenti vicende legislative, di promuovere, in conformit\u00e0 allo statuto, \u00abla conoscenza della storia, della cultura e del patrimonio linguistico storico del Piemonte\u00bb (e in analogia alla \u00abdel tutto simile\u00bb legge della Regione Veneto n. 8 del 2007, tuttavia non impugnata davanti a questa Corte).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">3. \u2013 Insistendo, in prossimit\u00e0 dell\u2019udienza, nella propria richiesta, la difesa del ricorrente ha osservato che la tutela delle minoranze linguistiche, sfuggendo alla ripartizione per materie delineata dall\u2019art. 117 Cost., si qualificherebbe non gi\u00e0 come \u201cmateria\u201d, \u00abma come \u201cargomento\u201d o comunque \u201cvalore\u201d\u00bb o, perfino, come \u00ab\u201cnon materia\u201d\u00bb, da considerare attribuita alla \u00abesclusiva competenza dello Stato\u00bb, anche sulla base di una \u00abinterpretazione storica e sistematica dell\u2019art. 6 della Costituzione\u00bb, volta a individuare la nozione di \u201cRepubblica\u201d presso i Costituenti come sovrapposta a quella di \u201cStato\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nella giurisprudenza di questa Corte, d\u2019altra parte, si sarebbe consolidato l\u2019\u00aborientamento che riconosce all\u2019art. 6 della Costituzione la natura di \u201cnorma direttiva ad efficacia differita\u201d, subordinata all\u2019intervento attuativo del legislatore\u00bb: il quale consisterebbe, per lo Stato, nell\u2019\u00abindividuare\u00bb \u00able minoranze linguistiche da tutelare\u00bb e nello stabilire \u00abi principi generali della tutela\u00bb ed i suoi \u00ablimiti\u00bb; e, per le Regioni, \u00abnell\u2019approntare norme di dettaglio e strutture volte all\u2019attuazione concreta della tutela\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le disposizioni impugnate sarebbero, in conclusione, costituzionalmente illegittime sia perch\u00e9 avrebbero esteso al \u201cpiemontese\u201d, \u00abche \u00e8 solo un dialetto\u00bb (\u00abuna variante cio\u00e8 della lingua italiana rappresentativa di una cultura e di una tradizione sviluppatesi in una delimitata area geografica, senza per\u00f2 integrare un \u201cgruppo etnico\u201d\u00bb) \u00abla qualit\u00e0\u00bb o \u00abla natura di lingua minoritaria\u00bb (\u00abpatrimonio di una minoranza etnica\u00bb); sia perch\u00e9 ad esso avrebbero attribuito \u00abprocedure e forme di tutela che la legge 482\/1999 riserva alle sole lingue minoritarie individuate nell\u2019art. 2\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4. \u2013 Avendo il ricorrente lamentato che le disposizioni impugnate siano state adottate in violazione dell\u2019art. 6 Cost. in quanto contrastanti con diverse disposizioni di cui alla legge statale n. 482 del 1999 (da considerarsi norma interposta), l\u2019ambito dello scrutinio, da svolgere nel presente giudizio, va circoscritto entro questi limiti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Va preliminarmente anche ricordato che, con la predetta legge n. 482 del 1999, il legislatore statale, dopo aver proclamato, all\u2019art. 1, comma 1, che \u00abLa lingua ufficiale della Repubblica \u00e8 l\u2019italiano\u00bb, ha altres\u00ec ribadito (art. 1, comma 2) che spetta alla Repubblica il compito di valorizzare il \u00abpatrimonio linguistico e culturale della lingua italiana\u00bb nonch\u00e9 quello di promuovere \u00abla valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate\u00bb dalla legge medesima \u00abin attuazione dell\u2019articolo 6 della Costituzione\u00bb e \u00abin armonia con i princ\u00ecpi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali\u00bb (art. 2).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Su questa base, la legge evita di stabilire in via definitoria un criterio astratto per l\u2019identificazione delle minoranze linguistiche e si rivolge, invece, sin dal titolo, soltanto a quelle considerate \u201cstoriche\u201d nell\u2019esperienza italiana, enumerando dettagliatamente, nello stesso art. 2, le specifiche \u201cpopolazioni\u201d destinatarie della tutela nonch\u00e9 quelle \u00abparlanti\u00bb alcune \u201clingue\u201d determinate. All\u2019art. 3 disciplina la procedura per la \u00abdelimitazione dell\u2019ambito territoriale e sub-comunale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le norme di cui agli artt. 2 e 3, ai quali le successive disposizioni ripetutamente rinviano in modo esplicito, costituiscono le chiavi di volta dell\u2019intero impianto normativo, ai cui princ\u00ecpi \u00e8 espressamente previsto che le Regioni a statuto ordinario adeguino la propria legislazione (art. 13).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il quadro concettuale di riferimento implica, da un lato, evidentemente, la nozione di \u201cRepubblica\u201d, nel senso di istituzione complessiva, orientata, nella pluralit\u00e0 e nella molteplicit\u00e0 delle sue componenti, ad esprimere e tutelare elementi identitari, oltre che interessi, considerati storicamente comuni o, almeno, prevalentemente condivisi all\u2019interno della vasta e composita comunit\u00e0 \u201cnazionale\u201d; e, dall\u2019altro lato, la nozione di \u201cminoranze linguistiche\u201d, considerate, invece, come comunit\u00e0 necessariamente ristrette e differenziate, nelle quali possono spontaneamente raccogliersi persone che, in quanto parlanti tra loro una stessa \u201clingua\u201d, diversa da quella comune, custodiscono ed esprimono specifici e particolari modi di sentire e di vivere o di convivere.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una traduzione, necessariamente semplificata, di questo schema sul piano strettamente formale, da un lato, rinvia, quasi tralatiziamente, alla figura soggettiva dello \u201cStato\u201d, nella configurazione di \u201cStato nazionale\u201d, titolare, anche in quanto considerato ente territoriale originario, della cura degli interessi collettivi (o sociali) assunti come \u201cgenerali\u201d o, per l\u2019appunto, come \u201cpubblici\u201d; dall\u2019altro lato, invece, essa resta priva del riferimento a uno specifico soggetto, per la difficolt\u00e0 di concentrare entro schemi di imputazione tipici un insieme di relazioni, anche giuridiche, che il nome collettivo \u201cminoranza\u201d consente di rendere esprimibili, o percepibili, proprio attraverso la sua apparente indeterminatezza, nella implicita e ineludibile relazione con la nozione di \u201cmaggioranza\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In questo modo, potr\u00e0 considerarsi acquisito che, mentre in un caso, con i termini \u201cRepubblica\u201d e \u201cStato\u201d \u2013 e indipendentemente dalla questione, tutta storica, della riducibilit\u00e0 dell\u2019una all\u2019altro \u2013 ci si vorr\u00e0 riferire in modo precipuo alla dimensione dell\u2019organizzazione politica o amministrativa di una comunit\u00e0 \u201cgenerale\u201d o al sistema delle sue articolazioni istituzionali, nell\u2019altro caso, con l\u2019espressione \u201cminoranza linguistica\u201d, ci si manterr\u00e0 sul piano di fenomeni sociali affidati all\u2019andamento delle dinamiche segnate dal comportamento dei protagonisti. N\u00e9, su questo specifico punto, risulter\u00e0 significativo il mutamento del testo della norma di cui all\u2019art. 114 Cost., atteso che esso continua a fare espresso riferimento \u2013 sia pure con rilevanti novit\u00e0 rispetto al testo originario \u2013 soltanto ai diversi enti territoriali che costituiscono la \u201cRepubblica\u201d e non anche, direttamente, alle relative comunit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A proposito di questo \u2013 del fatto, cio\u00e8, che il tema della tutela delle minoranze linguistiche non \u00e8 direttamente riferibile a quello delle relazioni organizzative Stato-Regioni \u2013 non sar\u00e0 superfluo tenere a mente che la attuale collocazione della norma di cui all\u2019art. 6 Cost. tra i \u201cprincip\u00ee fondamentali\u201d \u00e8 frutto della modifica, nella discussione in Assemblea costituente, della originaria scelta di prevedere, oltre che un pi\u00f9 ampio testo (di un articolo aggiuntivo, il 108-bis, tra l\u2019altro dedicato alle \u00abminoranze etniche e linguistiche\u00bb), anche il suo inserimento nel quadro della disciplina delle autonomie regionali: si ritenne che il tema riguardasse piuttosto un \u00abproblema generale\u00bb e che averne omesso la disciplina nella prima parte della Costituzione costituisse una \u00ablacuna\u00bb da colmare.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cosicch\u00e9, in definitiva, la norma di cui all\u2019art. 6 Cost. finisce per rappresentare \u2013 ben al di l\u00e0 di quanto, peraltro, si possa trarre, a proposito di \u201cprincip\u00ee fondamentali\u201d, dal semplice argomento della sedes materiae \u2013 una sorta di ulteriore tratto fisionomico della dimensione costituzionale repubblicana e non gi\u00e0 soltanto un indice della relativa forma di governo. E la previsione della tutela appare direttamente destinata, pi\u00f9 che alla salvaguardia delle lingue minoritarie in quanto oggetti della memoria, alla consapevole custodia e valorizzazione di patrimoni di sensibilit\u00e0 collettiva vivi e vitali nell\u2019esperienza dei parlanti, per quanto riuniti solo in comunit\u00e0 diffuse e numericamente \u201cminori\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In quanto relativo ad un elemento identitario di remote ascendenze \u2013 e tuttavia impresso come un connotato indelebile nella vita di generazioni di persone e nelle diverse esperienze della loro convivenza, nonch\u00e9 delle molteplici loro forme espressive \u2013, il tema della tutela della \u201clingua\u201d (o, piuttosto, come si \u00e8 detto, di coloro che la parlano) appare, in definitiva \u2013 nei limiti, peraltro, in cui possa costituire oggetto di legislazione \u2013 non solo naturalmente refrattario ad una rigida configurazione in termini di \u201cmateria\u201d (come criterio di riparto delle competenze) ma soprattutto necessariamente sottratto alla competizione, o alla conflittualit\u00e0, tra legislatori \u201ccompetenti\u201d. Ed \u00e8, perci\u00f2, primariamente affidato alla cura dell\u2019istituzione, come quella statale, che \u2013 in considerazione delle ragioni storiche della propria pi\u00f9 ampia rappresentativit\u00e0, indipendente dal carattere unitario della propria organizzazione \u2013 risulti incaricata di garantire, in linea generale, le differenze proprio in quanto capace di garantire le comunanze: e che perci\u00f2 risulti in grado di rendere compatibili, sul piano delle discipline, le necessit\u00e0 del pluralismo con quelle dell\u2019uniformit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">5. \u2013 Sulla base di queste sommarie premesse, si pu\u00f2 passare all\u2019esame delle singole censure.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La questione di legittimit\u00e0 costituzionale relativa all\u2019art. 1, comma 1,  in quanto riferita alle parole \u00abla lingua piemontese,\u00bb, \u00e8 fondata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il ricorrente lamenta che, con la disposizione in discorso, la Regione Piemonte, in violazione dell\u2019art. 6 Cost., nell\u2019attuazione ad esso data dalla legge n. 482 del 1999, abbia ecceduto dalla propria competenza, attribuendo alla \u201clingua piemontese\u201d, non ricompresa nel tassativo novero delle lingue minoritarie di cui all\u2019art. 2 di detta legge, un valore analogo a quello riconosciuto per queste ultime.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il motivo della doglianza finisce per riguardare il problema della legittimazione del legislatore regionale a individuare come meritevole di tutela una lingua non riconosciuta come tale dal legislatore statale con la legge generale della materia, da considerare in funzione di norma interposta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 noto che la giurisprudenza di questa Corte in tema di titolarit\u00e0 del potere normativo in materia di tutela delle minoranze linguistiche, dopo una fase nella quale era stata affermata \u00abl\u2019esclusiva potest\u00e0 del legislatore statale\u00bb (sentenza n. 62 del 1960), in ragione di inderogabili \u00abesigenze di unit\u00e0 e di eguaglianza\u00bb, ha poi progressivamente riconosciuto anche un potere del legislatore regionale, sia pure entro limiti determinati (da ultimo, sentenza n. 159 del 2009).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ma \u00e8 indubbio che, se questo riconoscimento pu\u00f2 consentire un intervento del legislatore delle Regioni anche a statuto ordinario, e specialmente in connessione alle ragioni di convergenti tutele dell\u2019identit\u00e0 culturale e del patrimonio storico delle proprie comunit\u00e0, esso certamente non vale ad attribuire a quest\u2019ultimo il potere autonomo e indiscriminato di identificare e tutelare \u2013 ad ogni effetto \u2013 una propria \u201clingua\u201d regionale o altre proprie \u201clingue\u201d minoritarie, anche al di l\u00e0 di quanto riconosciuto e stabilito dal legislatore statale. N\u00e9, tanto meno, pu\u00f2 consentire al legislatore regionale medesimo di configurare o rappresentare, sia pure implicitamente, la \u201cpropria\u201d comunit\u00e0 in quanto tale \u2013 solo perch\u00e9 riferita, sotto il profilo personale, all\u2019ambito territoriale della propria competenza \u2013 come \u201cminoranza linguistica\u201d, da tutelare ai sensi dell\u2019art. 6 Cost: essendo del tutto evidente che, in linea generale, all\u2019articolazione politico-amministrativa dei diversi enti territoriali all\u2019interno di una medesima pi\u00f9 vasta, e composita, compagine istituzionale non possa reputarsi automaticamente corrispondente \u2013 n\u00e9, in senso specifico, analogamente rilevante \u2013 una ripartizione del \u201cpopolo\u201d, inteso nel senso di comunit\u00e0 \u201cgenerale\u201d, in improbabili sue \u201cfrazioni\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">6. \u2013 Per identiche ragioni \u00e8 fondata la questione relativa all\u2019art. 2, comma 2, lettera g), limitatamente alle parole \u00abin piemontese e\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La previsione concernente \u00abla promozione e l\u2019attuazione, d\u2019intesa con le emittenti pubbliche e private, di trasmissioni culturali in piemontese\u00bb, oltre che nelle lingue minoritarie tutelate dalla legge, contrasta con la norma di cui all\u2019art. 12 della legge n. 482 del 1999, che consente alle Regioni interessate la stipula di \u00abapposite convenzioni con la societ\u00e0 concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo\u00bb per trasmissioni o programmi soltanto \u00abnelle lingue ammesse a tutela\u00bb. E tra queste, secondo la norma di cui all\u2019art. 2 della legge statale, non \u00e8 ricompreso, come gi\u00e0 evidenziato, \u201cil piemontese\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">7. \u2013 Parimenti fondata, per gli stessi motivi, limitatamente a ci\u00f2 che riguarda la \u201clingua piemontese\u201d, \u00e8 la questione relativa all\u2019art. 2, comma 2), lettera c), che attribuisce agli enti locali la facolt\u00e0 \u00abdi introdurre progressivamente, accanto alla lingua italiana, l\u2019uso delle lingue di cui all\u2019articolo 1 nei propri uffici ed in quelli dell\u2019amministrazione regionale presenti sul territorio\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Anche questa previsione risulta, nei predetti limiti, in contrasto con un\u2019altra disposizione della legge n. 482 del 1999, e cio\u00e8 con l\u2019art. 9, che, al comma 1 \u2013 fatto salvo quanto previsto all\u2019art. 7 (a proposito dei membri degli organi a struttura collegiale dei comuni e di diversi enti territoriali) \u2013 consente, con alcune esclusioni, \u00abnegli uffici delle amministrazioni pubbliche\u00bb, \u00abl\u2019uso orale e scritto\u00bb soltanto \u00abdella lingua ammessa a tutela\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La facolt\u00e0, prevista dalla legge statale, dell\u2019uso, negli uffici pubblici, di una lingua diversa da quella italiana \u00e8 subordinata al verificarsi di due condizioni, reciprocamente dipendenti: che si tratti di una lingua ricompresa nel novero di quelle dettagliatamente enumerate all\u2019art. 2 della legge e che risulti definito, in base alle procedure di cui all\u2019art. 3, l\u2019ambito territoriale nel quale \u00absi applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche\u00bb previste dalla stessa legge. Nel meccanismo costruito per la tutela, nessuna delle due condizioni appare, cos\u00ec, sufficiente senza l\u2019altra.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La circostanza che la \u201clingua piemontese\u201d non risulti ricompresa nel novero di quelle previste all\u2019art. 2 della legge n. 482 del 1999, rendendo inapplicabile la disciplina in tema di determinazione dell\u2019ambito territoriale della tutela, impedisce di considerare la disposizione in esame compatibile con quanto previsto dalla legge statale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">8. \u2013 L\u2019accoglimento delle questioni per le ragioni sopra enunciate \u2013 segnatamente a proposito dell\u2019inammissibilit\u00e0 della tutela, da parte della legge regionale, di una lingua non ricompresa nel novero di quelle previste dalla legge statale \u2013 comporta che sia dichiarata, in via consequenziale, ai sensi dell\u2019art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale anche dell\u2019art. 2, comma 2, lettera d), della legge impugnata, limitatamente alle parole \u00abdella lingua piemontese,\u00bb nonch\u00e9 dell\u2019art. 2, comma 2, lettera i), della legge regionale medesima, limitatamente alle parole \u00aballa lingua piemontese e\u00bb: a queste disposizioni vanno, infatti, estesi i motivi di censura esposti a sostegno della fondatezza delle questioni sopra descritte.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">9. \u2013 Non fondata \u00e8, invece, la questione relativa all\u2019art. 1, comma 3, secondo cui \u00abLa Regione si attiene alle procedure delineate dall\u2019articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), relativamente agli ambiti territoriali\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Configurandosi come norma di mero rinvio alla disciplina statale prevista ai fini della delimitazione dell\u2019ambito territoriale di applicazione delle disposizioni per la tutela delle \u00abminoranze linguistiche storiche\u00bb, la disposizione in esame potrebbe essere considerata affetta dal lamentato vizio di incostituzionalit\u00e0 solo quando fosse riferibile, come teme il ricorrente, anche all\u2019ipotesi della tutela della \u201clingua piemontese\u201d, non ricompresa nel novero di cui al richiamato art. 2 della legge statale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Poich\u00e9 detta ipotesi, per le ragioni enunciate, deve, invece, ritenersi esclusa, deve anche escludersi che essa possa determinare il lamentato vulnus.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">10. \u2013 Sono anche non fondate le questioni relative agli artt. 3, comma 5, e 4 della legge impugnata, promosse sul presupposto che dette disposizioni \u2013 nel prevedere rispettivamente, a favore della Regione, la facolt\u00e0 di disporre, secondo specifiche procedure, \u00abil ripristino delle denominazioni storiche dei comuni\u00bb nonch\u00e9 il potere di promuovere e sostenere indagini sulla toponomastica locale e di erogare contributi ai comuni (\u00abper l\u2019apposizione dei segnali stradali di localizzazione territoriale che utilizzino idiomi locali storicamente presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana\u00bb) \u2013 siano in contrasto con l\u2019art. 10 della legge n. 482 del 1999, secondo cui \u00abl\u2019adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali\u00bb, in aggiunta a quelli \u00abufficiali\u00bb, \u00e8 consentita soltanto nei comuni nel cui territorio si applicano le disposizioni favorevoli alle minoranze linguistiche.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Appare, infatti, evidente che mentre la disciplina di cui all\u2019art. 10 della legge n. 482 del 1999 si giustifica nel quadro di un sistema normativo nel quale il ricorso a toponimi anche diversi da quelli \u00abufficiali\u00bb \u00e8 direttamente correlato alla tutela, in generale, di una \u201clingua\u201d minoritaria, le disposizioni in esame, invece, valorizzando il dato \u201cstorico\u201d delle antiche denominazioni dei comuni anche in base alle parlate in uso nelle relative comunit\u00e0, si inquadrano \u2013 secondo l\u2019obiettivo enunciato nell\u2019art. 1, comma 1, della legge \u2013 nello specifico contesto della tutela dell\u2019\u00aboriginale patrimonio culturale e linguistico\u00bb regionale e delle sue espressioni considerate pi\u00f9 significative.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">per questi motivi<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">LA CORTE  COSTITUZIONALE<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">dichiara l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 1, comma 1, della legge della Regione Piemonte 7 aprile 2009, n. 11 (Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte), <strong>limitatamente alle parole \u00abla lingua piemontese,<\/strong>\u00bb; dell\u2019art. 2, comma 2, lettera c), della legge regionale medesima, nella parte in cui si riferisce alla \u201clingua piemontese\u201d; dell\u2019art. 2, comma 2, lettera g), della legge regionale medesima limitatamente alle parole \u00abin piemontese e\u00bb;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell\u2019art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 2, comma 2, lettera d), della stessa legge della Regione Piemonte n. 11 del 2009, limitatamente alle parole \u00abdella lingua piemontese,\u00bb; dell\u2019art. 2, comma 2, lettera i), della legge regionale medesima, limitatamente alle parole \u00aballa lingua piemontese e\u00bb;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">dichiara non fondate le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 1, comma 3; dell\u2019art. 3, comma 5; dell\u2019art. 4 della medesima legge della Regione Piemonte n. 11 del 2009, promosse, in riferimento all\u2019art. 6 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cos\u00ec deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2010.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente &#8211; Paolo GROSSI, Redattore &#8211; Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Depositata in Cancelleria il 13 maggio 2010.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Cancelliere F.to: FRUSCELLA<\/p>\n<hr style=\"text-align: justify;\" size=\"2\" \/>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Con costa sentensa l\u2019\u00cbstat italian a l\u2019ha diciar\u00e0 \u201cincostitussional\u201d la lenga piemont\u00e8isa p\u00ebrch\u00e8:<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>la Region Piemont a l\u2019avr\u00eca gnun podej d\u00eb dserne cole ch\u2019a son le lenghe minoritarie ch\u2019as parlo an sij s\u00f2 terit\u00f2ri, da gi\u00e0 che costa competensa a-j tocr\u00eca mach a l\u2019\u00cbstat an manera esclusiva;<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>a l\u2019\u00cbstat a-j tocr\u00eca \u2018dc\u00f2 decide dle modalit\u00e0 \u2018d determinassion \u00ebd j\u2019element ch\u2019a ident\u00ecfico na minoransa lingu\u00ecstica.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Coste \u201cmodalit\u00e0\u201d mai gnun a l\u2019ha conossuje; ma, conform a coste, \u00ebl piemont\u00e8is (comben ch\u2019a na diso j\u2019\u00ebstudios \u00ebd tut \u00ebl mond) a sar\u00eca \u201cmach\u201d un dialet, na variant \u00ebd la lenga italian-a (!!).<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Tut s\u00f2n contra j\u2019arzolussion \u00ebd le Nassion Un\u00ece e d\u00ebl Consej \u00ebd l\u2019Europa.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>A s\u2019\u00ebspeto miraco che noi i-j dago da ment e ch\u2019i campo via mila ani d\u00eb st\u00f2ria piemont\u00e8isa? As ch\u00ebrdo ch\u2019i spet\u00e8isso da Roma \u00ebl p\u00ebrmess d\u2019esse ancora Piemont\u00e8is?<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em> <\/em><em>\u00cbd costa Italia i savoma nen c\u00f2\u2019 fessne.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ANNO 2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO, Franco &hellip;<\/p>\n<p class=\"read-more\"> <a class=\"\" href=\"https:\/\/www.gioventurapiemonteisa.net\/2020\/?p=3828\"> <span class=\"screen-reader-text\">SENTENZA N. 170<\/span> Leggi tutto \u00bb<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[11],"tags":[],"class_list":["post-3828","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-la-memoria-sterma-la-destrussion-ed-piemont-savoja"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.gioventurapiemonteisa.net\/2020\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3828","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.gioventurapiemonteisa.net\/2020\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.gioventurapiemonteisa.net\/2020\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.gioventurapiemonteisa.net\/2020\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.gioventurapiemonteisa.net\/2020\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=3828"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.gioventurapiemonteisa.net\/2020\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3828\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.gioventurapiemonteisa.net\/2020\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=3828"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.gioventurapiemonteisa.net\/2020\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=3828"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.gioventurapiemonteisa.net\/2020\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=3828"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}