{"id":2559,"date":"2010-05-15T14:45:01","date_gmt":"2010-05-15T12:45:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.gioventurapiemonteisa.net\/2020\/?p=2559"},"modified":"2018-03-31T17:30:05","modified_gmt":"2018-03-31T15:30:05","slug":"piemontesi-minoranza-etnica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.gioventurapiemonteisa.net\/2020\/?p=2559","title":{"rendered":"Piemontesi: minoranza etnica"},"content":{"rendered":"<h2 style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #000000;\">La sentenza della Corte Costituzionale contro la lingua piemontese svela definitivamente il tentativo di assimilare i Piemontesi alla cultura italiana e, di fatto, ne riconosce la specificit\u00e0.<\/span><\/strong><\/h2>\n<h2 style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #000000;\">Se la lingua piemontese non \u00e8 una \u201cvariante dell\u2019italiano\u201d, i Piemontesi sono un popolo a s\u00e9: una Minoranza nazionale.<\/span><\/strong><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong style=\"font-size: 13px;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-2624\" style=\"margin-left: 10px; margin-right: 10px; border: 1px solid black;\" title=\"regn\" src=\"https:\/\/www.gioventurapiemonteisa.net\/2020\/wp-content\/uploads\/2010\/05\/regn.jpg\" alt=\"\" width=\"290\" height=\"322\" \/>La guerra che l\u2019Italia ha dichiarato alle minoranze linguistiche non \u00e8 mai terminata. Iniziata fin da subito, al momento dell\u2019unificazione politica, \u00e8 proseguita attraverso il fascismo (giungendo anche a toccare punte di ridicolo notevoli) ed \u00e8 continuata in et\u00e0 repubblicana. Fino ad arrivare ai nostri giorni. Essa si \u00e8 espressa da una parte con l\u2019assimilazione forzata alla cultura italiana delle popolazioni non italofone (basti pensare al ruolo svolto dalla scuola pubblica, a cominciare dalla riforma Coppino del 1877), dall\u2019altra con la ridicolizzazione e la marginalizzazione delle lingue delle minoranze (in cui si esprimeva la loro cultura). Tutto ci\u00f2 al fine di sottrarre sempre pi\u00f9 a tali lingue spazi vitali e ambiti d\u2019uso, in modo da farle spegnere \u201cdi consunzione\u201d, quasi di morte naturale: abbandonate dai parlanti, escluse da ogni ambito pubblico, totalmente assenti dai mezzi di comunicazione, esse (tale era il calcolo dei governanti italiani) sarebbero cos\u00ec \u201cnaturalmente\u201d scomparse con il passare del tempo. Per far ci\u00f2 era per\u00f2 indispensabile tenerle fuori dalla porta dell\u2019ufficialit\u00e0 e negarne anzi la stessa esistenza, appiccicando loro l\u2019epiteto di \u201cdialetto\u201d (con il che se ne disconosceva l\u2019importanza e le si faceva rientrare nell\u2019ambito pi\u00f9 generale dell\u2019italiano, che le rendeva cos\u00ec inutili, in quanto le ricomprendeva e al contempo le superava).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong style=\"font-size: 13px;\">Lo Stato italiano ha sempre \u201cgiocato d\u2019anticipo\u201d, negando sempre nel modo pi\u00f9 fermo la loro stessa esistenza: esse, semplicemente, non c\u2019erano, o erano, al pi\u00f9, soltanto \u201cdialetti\u201d (che, in quanto tali, non rivestivano alcun particolare interesse e non potevano pretendere nessuna forma di riconoscimento o di protezione).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong style=\"font-size: 13px;\">Questo \u00e8 proprio ci\u00f2 che \u00e8 avvenuto (e che continua a verificarsi) con la lingua piemontese.<\/strong><\/p>\n<h2><span style=\"color: #800000;\">Per lo Stato italiano il piemontese non deve esistere. <\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 13px;\">Accettarne l\u2019esistenza significherebbe ammettere la specificit\u00e0 del popolo piemontese, con tutto ci\u00f2 che ne deriva, anche in termini politici. Il problema \u00e8 proprio qui: <strong>finch\u00e9 i Piemontesi parleranno piemontese essi saranno irriducibili alla cultura italiana.<\/strong> La nostra lingua \u00e8, infatti, la nostra identit\u00e0 e <span style=\"color: #ff0000;\"><strong>lo scudo contro l\u2019assimilazione forzata che lo Stato vuole imporci a tutti i costi.<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 13px;\">La recente sentenza della Corte Costituzionale n. 170 del 10 maggio 2010, avversa alla legge regionale 11\/2009 che riconosceva espressamente la lingua piemontese, non fa che confermare e sanzionare questi dati di fatto. Non ci si poteva aspettare null\u2019altro; in questo senso questo documento \u00e8 di fondamentale importanza.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 13px;\">Infatti, con esso:<\/span><\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px; text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 13px;\"><strong>&#8211;<\/strong> al piemontese \u00e8 negata la propria individualit\u00e0, essendo inoltre degradato a semplice \u201cdialetto italiano\u201d;<\/span><br \/>\n<span style=\"font-size: 13px;\"><strong>&#8211;<\/strong> si vuole assolutamente e<strong>vitare che la lingua piemontese possa assumere una valenza che non sia esclusivamente culturale,<\/strong> in modo da mantenerla sempre e comunque in una posizione nettamente subordinata all\u2019italiano;<\/span><br \/>\n<span style=\"font-size: 13px;\"><strong>&#8211;<\/strong> si dichiara che \u00e8 esclusivamente lo Stato italiano ad avere potest\u00e0 per quel che riguarda il riconoscimento delle lingue minoritarie (in altre parole, a Roma decidono cosa parleremmo noi in Piemonte), cercando cos\u00ec di bloccare sul nascere ulteriori tentativi di riaffermare i nostri diritti linguistici.<\/span><\/p>\n<h2><span style=\"color: #800000;\">Le lingue minoritarie?\u00a0Una \u00abnon materia\u00bb!<\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 13px;\">Ma su cosa si basa il ricorso governativo, dal quale poi discende la sentenza? Essendo evidente che la Costituzione attribuisce alle Regioni (anche di quelle a Statuto ordinario come il Piemonte) la competenza esclusiva sul riconoscimento e la tutela delle lingue minoritarie, il Governo si \u00e8 inventato (e qui siamo davvero al gioco delle tre carte, al Diritto all\u2019italiana&#8230;) che <em>\u201cla tutela delle minoranze linguistiche [\u2026] dovrebbe potersi qualificare non tanto come \u201cmateria\u201d, \u00abma come \u201cargomento\u201d o comunque \u201cvalore\u201d [\u2026] o come \u00ab\u201dnon materia\u201d\u00bb, senza che la sua mancata inclusione nei commi secondo e terzo dell\u2019art. 117 Cost. consenta di considerare la medesima come attribuita alla potest\u00e0 esclusiva delle Regioni\u201d<\/em>. Has-to cap\u00ec \u2018l ciolar\u00f2? La Costituzione attribuisce la \u201cmateria\u201d relativa alle minoranze linguistiche alle Regioni, e cosa fa il Governo per \u201caggirare\u201d l\u2019ostacolo e bloccare la legge piemontese? Cambia le parole, inventandosi che le lingue di minoranza non costituirebbero gi\u00e0 una \u201cmateria\u201d (secondo la Costituzione), bens\u00ec un \u201cargomento\u201d o (ma pensa te!) addirittura una <strong>\u201cnon materia\u201d<\/strong>. Robe da matti, ma la cosa ancora pi\u00f9 kafkiana \u00e8 che la Corte Costituzionale \u00e8 andata oltre. Davvero, come ebbe a dire il generale Giacomo Durando a Napoli nel 1860, <em>\u00absiamo nel Paese dove le cose pi\u00f9 inverosimili diventano cose di fatto\u00bb.<\/em><\/span><\/p>\n<h2><span style=\"color: #800000;\">Lo Stato usurpa le competenze\u00a0della Regione Piemonte<\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 13px;\">Con le sentenze n. 62 del 1992 e n. 159 del 2009 la Corte Costituzionale ha sancito che la legge 482\/99 ha il valore di una norma interposta (vale a dire di una legge \u201capplicativa\u201d della Costituzione, in questo caso dell\u2019articolo 6): <em>\u201cl\u2019attuazione del valore della tutela delle minoranze linguistiche richiede \u00abl\u2019interposizione del legislatore ordinario\u00bb\u201d (vale a dire dello Stato, ci\u00f2 anche per \u201cla ineludibile tutela della lingua italiana\u201d), \u201ccon la conseguenza dell\u2019attribuzione della natura di norma interposta alla legge statale n. 482 del 1999, alla quale le Regioni dovrebbero attenersi \u00abnell\u2019adottare disposizioni di dettaglio nell\u2019ambito delle materie di propria competenza\u00bb, a partire dall\u2019\u00abindividuazione della minoranza linguistica da proteggere\u00bb\u201d.<\/em><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 13px;\">Capovolgendo lo spirito della Costituzione (e attribuendo allo Stato la competenza che \u00e8 invece della Regione), si pretende di stabilire che legge di riferimento (non derogabile) \u00e8 la legge 482, oltre alla <em>\u201cconsolidata giurisprudenza costituzionale\u201d<\/em> che, alla prova dei fatti, ha portato le lingue di minoranza a uno stato comatoso. Bella tutela! Da ci\u00f2 deriva, per conseguenza logica, che <em>\u201cle altre disposizioni impugnate sarebbero \u00abconseguentemente incostituzionali\u00bb, in relazione ad altrettante disposizioni di detta legge statale\u201d<\/em>. Beh, certo: date le premesse, le conseguenze sono ovvie.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 13px;\">In parole povere: la Costituzione attribuisce potest\u00e0 esclusiva alle Regioni, il Governo si inventa il giro di parole <em>\u201cmateria\u201d\/\u201dargomento\u201d<\/em>, si trovano pronte due sentenze che (a nostro giudizio arbitrariamente) assegnano alla legge statale il ruolo di norma interposta e z\u00e0cchete!, il gioco \u00e8 fatto: non soltanto lo Stato si riappropria di competenze non sue, ma blocca addirittura la Regione Piemonte che, in modo sacrosanto, riconosce la lingua dei suoi cittadini.<\/span><\/p>\n<h2><span style=\"color: #800000;\">Fanno passare il bianco\u00a0per il nero<\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 13px;\">D\u2019altronde, il difetto \u00e8 nel manico, e sta proprio nella legge 482, addirittura all\u2019articolo 1. \u00c8 proprio la Corte Costituzionale che ce lo ricorda:<em> \u201ccon la predetta legge n. 482 del 1999, il legislatore statale, dopo aver proclamato, all\u2019art. 1, comma 1, che \u00abla lingua ufficiale della Repubblica \u00e8 l\u2019italiano\u00bb, ha altres\u00ec ribadito (art. 1, comma 2) che spetta alla Repubblica il compito di valorizzare il \u00abpatrimonio linguistico e culturale della lingua italiana\u00bb\u201d<\/em>. In altre parole, la legge che dovrebbe tutelare le lingue di minoranza ha come obiettivo principale quello di difendere la lingua di Stato. Insomma, siamo sempre al gioco delle tre campanelle.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 13px;\">Questo caso ricorda tanto da vicino quello della legge istitutiva del cosiddetto \u201cfederalismo fiscale\u201d (legge 5 maggio 2009, n. 42), che \u2013 a parte altre considerazioni e del fatto che non se ne vedr\u00e0 traccia prima di sette anni \u2013 fin da subito fa nascere \u201cRoma capitale\u201d (con tanto di \u201cAssemblea Capitolina\u201d e fondi speciali, art. 24 della medesima legge).<\/span><\/p>\n<h2><span style=\"color: #800000;\">Per le minoranze nazionali\u00a0solo perline colorate<\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 13px;\">La sentenza specifica anche che <em>\u00abmentre in un caso, con i termini \u201cRepubblica\u201d e \u201cStato\u201d ci si vorr\u00e0 riferire in modo precipuo alla dimensione dell\u2019organizzazione politica o amministrativa di una comunit\u00e0 \u201cgenerale\u201d o al sistema delle sue articolazioni istituzionali, nell\u2019altro caso, con l\u2019espressione \u201cminoranza linguistica\u201d, ci si manterr\u00e0 sul piano di fenomeni sociali affidati all\u2019andamento delle dinamiche segnate dal comportamento dei protagonisti\u00bb.<\/em> In altre parole: alla \u201cgeneralit\u00e0\u201d dei cittadini italiani (e italofoni) viene assicurata \u2013 e riservata \u2013 la rappresentanza istituzionale (l\u2019organizzazione politica o amministrativa di una comunit\u00e0 generale), mentre le singole minoranze vengono lasciate (abbandonate?) <em>\u201call\u2019andamento delle dinamiche segnate dal comportamento dei protagonisti\u201d<\/em>. Ora, a parte l\u2019italiano orribile, il concetto \u00e8 chiarissimo: agli \u201cItaliani\u201d \u00e8 riservato uno Stato (con tutte le competenze relative), per le minoranze (magari di due o tre milioni di persone, come i Piemontesi) <em>\u201cci si manterr\u00e0 sul piano di fenomeni sociali\u201d<\/em>. Cio\u00e8: in un caso Universit\u00e0 e televisione pubblica, nell\u2019altro sagre paesane e antichi mestieri. <\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 13px;\">Veramente l\u2019Italia \u00e8 un povero Paese! La roba da matti, poi, \u00e8 che, proprio a causa di questa interpretazione (e si consideri qui quanto si \u00e8 distanti, per esempio, dalla Spagna e dalla Svizzera) <em>\u00abil tema della tutela della \u201clingua\u201d [\u2026] appare necessariamente sottratto alla competizione, o alla conflittualit\u00e0, tra legislatori \u201ccompetenti\u201d. Ed \u00e8, perci\u00f2, primariamente affidato alla cura dell\u2019istituzione, come quella statale, che \u2013 in considerazione delle ragioni storiche della propria pi\u00f9 ampia rappresentativit\u00e0 [\u2026] \u2013 risulti incaricata di garantire, in linea generale, le differenze proprio in quanto capace di garantire le comunanze: e che perci\u00f2 risulti in grado di rendere compatibili, sul piano delle discipline, le necessit\u00e0 del pluralismo con quelle dell\u2019uniformit\u00e0\u00bb<\/em>. Ora, rappresentativit\u00e0 di chi? <strong>\u00c8 infatti chiaro come il sole, anche alla luce di questa sentenza, che l\u2019istituzione statale non rappresenta proprio per niente i cittadini piemontesi.<\/strong> Anzi! E che cosa significano espressioni vuote e inutili come <em>\u201cgarantire le differenze\u201d<\/em> e <em>\u201crendere compatibili, sul piano delle discipline, le necessit\u00e0 del pluralismo con quelle dell\u2019uniformit\u00e0\u201d<\/em>, se non una nemmeno nascosta chiara <strong>volont\u00e0 di assimilarci<\/strong>?<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 13px;\">Lasciamo perdere, poi, l\u2019organizzazione dello Stato italiano, che \u00e8 una barzelletta a livello internazionale, tanto che in tutto il mondo quando bisogna indicare qualcosa di improvvisato e mal fatto si usa comunemente l\u2019espressione \u201call\u2019italiana\u201d. Ma per piacere!<\/span><\/p>\n<h2><span style=\"color: #800000;\">Chi deve decidere\u00a0il destino dei popoli?<\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 13px;\">Tuttavia, la sentenza non cessa di essere istruttiva (in questo senso \u00e8 una vera perla preziosa, che svela chiaramente quella che \u00e8 la reale percezione dell\u2019Italia nei confronti dei Piemontesi: e, attenzione, qui carta canta, si tratta di un organo costituzionale dello Stato italiano, non dell\u2019opinione di un singolo): <em>\u00abla giurisprudenza di questa Corte in tema di titolarit\u00e0 del potere normativo in materia di tutela delle minoranze linguistiche, dopo una fase nella quale era stata affermata \u201cl\u2019esclusiva potest\u00e0 del legislatore statale\u201d in ragione di inderogabili \u201cesigenze di unit\u00e0 e di eguaglianza\u201d<\/em> (sic!), <em>ha poi progressivamente riconosciuto anche un potere del legislatore regionale, sia pure entro limiti determinati<\/em> (bont\u00e0 loro&#8230;, NdR). <em>Ma \u00e8 indubbio che, se questo riconoscimento pu\u00f2 consentire un intervento del legislatore delle Regioni anche a statuto ordinario [\u2026] esso certamente <strong>non vale ad attribuire a quest\u2019ultimo il potere autonomo e indiscriminato di identificare e tutelare una propria \u201clingua\u201d regionale o altre proprie \u201clingue\u201d minoritarie<\/strong>. N\u00e9, tanto meno, pu\u00f2 consentire al legislatore regionale medesimo di configurare o rappresentare, sia pure implicitamente, la \u201cpropria\u201d comunit\u00e0 in quanto tale \u2013 solo perch\u00e9 riferita, sotto il profilo personale, all\u2019ambito territoriale della propria competenza \u2013 come \u201cminoranza linguistica\u201d, da tutelare ai sensi dell\u2019art. 6 Cost: essendo del tutto evidente che, in linea generale, all\u2019articolazione politico-amministrativa dei diversi enti territoriali all\u2019interno di una medesima pi\u00f9 vasta, e composita, compagine istituzionale non possa reputarsi automaticamente corrispondente [\u2026] una ripartizione del \u201cpopolo\u201d, inteso nel senso di comunit\u00e0 \u201cgenerale\u201d, in <strong>improbabili<\/strong> sue \u201cfrazioni\u201d\u00bb.<\/em><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"font-size: 13px;\">Ora: qui \u00e8 in discussione un principio logico fondamentale: chi, se non chi \u00e8 direttamente coinvolto (vale a dire i Piemontesi stessi) pu\u00f2, in ultima analisi, stabilire \u201cdi configurare o rappresentare, sia pure implicitamente, la \u201cpropria comunit\u00e0 in quanto tale\u201d? La \u201cpropria\u201d? E di chi, se no? Dell\u2019impero romano? O dovremmo forse chiedere permesso a qualche prefetto, o super-commissario nominato dall\u2019onnipotente governo italiano per decidere chi siamo, come vogliamo chiamarci e come ci piace parlare?<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 13px;\">Ma come si pu\u00f2 affermare, nel 2010 (ma queste cose, davvero possono succedere solo in Italia), che la Regione non pu\u00f2 <em>\u201cnemmeno implicitamente\u201d<\/em> (!) <em>\u201cconfigurare o rappresentare, la \u201cpropria\u201d comunit\u00e0 in quanto tale [\u2026] come \u201cminoranza linguistica\u201d<\/em>? Bella davvero, questa \u201crepubblica\u201d!<\/span><\/p>\n<h2><span style=\"color: #800000;\">Italia: uno Stato plurilingue\u00a0e multinazionale<\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 13px;\">E poi, non \u00e8 affatto \u201cevidente\u201d (anzi, proprio il contrario!) <em>\u201cche all\u2019articolazione politico-amministrativa dei diversi enti territoriali all\u2019interno di una medesima pi\u00f9 vasta, e composita, compagine istituzionale non possa reputarsi automaticamente corrispondente [\u2026] una ripartizione del \u201cpopolo\u201d, inteso nel senso di comunit\u00e0 \u201cgenerale\u201d, in improbabili sue \u201cfrazioni\u201d.<\/em> Questa, purtroppo o per fortuna, \u00e8 la realt\u00e0: l\u2019Italia \u00e8 una realt\u00e0 plurilingue e multinazionale (e una di queste nazioni \u00e8 proprio il Piemonte), formata da popoli assai diversi (antichissimi e tutti con una propria dignit\u00e0: qui di \u201cimprobabile\u201d ci sono solo certe realt\u00e0 virtuali che si vorrebbero spacciare per necessarie).<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 13px;\">Cosa significa, poi, il termine \u201cgenerale\u201d? A cosa si riferisce? Noi Piemontesi siamo in tutto il mondo, e ci siamo sempre fatti onore: le nostre qualit\u00e0, fuor di retorica, sono ovunque riconosciute. A quale \u201cgeneralit\u00e0\u201d ci riferiamo, poi, visto che noi confiniamo direttamente con il mondo francofono e con quello germanico, e che Torino \u00e8 pi\u00f9 vicina a Berlino che a Bari (bellissima citt\u00e0, ma non \u00e8 colpa di nessuno se in Valsesia si parla l\u2019antico tedesco e a Bari no: \u00e8 la storia, e la geografia). Perch\u00e9 volerci a tutti i costi parte di un tutto, una \u201cfrazione\u201d indistinta di una generalit\u00e0 che di noi non vuol nemmeno sentirne parlare? A chi giova tutto ci\u00f2?<\/span><\/p>\n<h2><span style=\"color: #800000;\">I Piemontesi discriminati<\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 13px;\">Quel che si percepisce dalla sentenza \u00e8 la sua cura maniacale per i \u201cdistinguo\u201d e l\u2019aria di divieto che sta alla base della <em>ratio<\/em> che l\u2019ha ispirata (nel solco, c\u2019\u00e8 da dire, della lunga tradizione italiana a riguardo): il \u201cno, tu no!\u201d \u00e8 in agguato a ogni riga. Per esempio: <em>\u00abparimenti fondata, per gli stessi motivi, limitatamente a ci\u00f2 che riguarda la \u201clingua piemontese\u201d, \u00e8 la questione relativa all\u2019art. 2, comma 2), lettera c), che attribuisce agli enti locali la facolt\u00e0 \u201cdi introdurre progressivamente, accanto alla lingua italiana, l\u2019uso delle lingue di cui all\u2019articolo 1 nei propri uffici ed in quelli dell\u2019amministrazione regionale presenti sul territorio\u201d.<\/em><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 13px;\">E perch\u00e9 non dovrebbe essere cos\u00ec?<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 13px;\">In tutta la sentenza la legge 482 \u00e8 usata come alibi per cassare il piemontese (e intanto, proprio in queste settimane, l\u2019italiano anzi: la \u201clingua\u201d italiana \u00e8 stata esclusa dal novero delle lingue d\u2019uso dell\u2019Unione Europea).<\/span><\/p>\n<h2><span style=\"color: #800000;\">I Piemontesi sono\u00a0una minoranza etnica<\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 13px;\">C\u2019\u00e8 per\u00f2, a nostro avviso, un punto veramente centrale della sentenza ed \u00e8 quello in cui si sancisce che \u201cla lingua propria di ciascun gruppo etnico rappresenta un connotato essenziale della nozione costituzionale di minoranza etnica\u201d.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 13px;\">Con il che, o i Piemontesi sono tutti muti, o (parlando una propria lingua) <strong><span style=\"color: #ff0000;\">costituiscono una \u201cminoranza etnica\u201d<\/span><\/strong>. Concetto magari non troppo bello e che a orecchi \u201cpoliticamente corretti\u201d suona forse un po\u2019 male, ma che \u00e8 proprio l\u2019Alta Corte che ci ricorda: e non basta certamente l\u2019<em>escamotage<\/em> di definire la nostra lingua nazionale \u201cdialetto\u201d (<em>\u201cuna variante cio\u00e8 della lingua italiana\u201d<\/em>) per negare al piemontese \u00abla qualit\u00e0\u00bb o \u00abla natura di lingua minoritaria\u00bb (<em>\u00abpatrimonio di una minoranza etnica\u00bb<\/em>).<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 13px;\">La Corte Costituzionale, con questa sentenza, con il suo voler negare l\u2019evidenza, in realt\u00e0 ha riconosciuto che siamo una minoranza etnica.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 13px;\">D\u2019altronde non \u00e8 colpa nostra se questa \u00e8 la realt\u00e0: oltre due milioni di cittadini parlano una lingua assai differenziata dall\u2019italiano e con una spiccata personalit\u00e0 (ben presente ai Piemontesi).<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 13px;\">Inoltre il diritto all\u2019uso della propria lingua \u00e8 un <strong>diritto umano fondamentale<\/strong>, riconosciuto a livello internazionale (non una graziosa concessione di Roma, di cui possa disporre a suo piacere).<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><em>Gioventura Piemont\u00e8isa, n. 1\/2010<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La sentenza della Corte Costituzionale contro la lingua piemontese svela definitivamente il tentativo di assimilare i Piemontesi alla cultura italiana e, di fatto, ne riconosce la &hellip;<\/p>\n<p class=\"read-more\"> <a class=\"\" href=\"https:\/\/www.gioventurapiemonteisa.net\/2020\/?p=2559\"> <span class=\"screen-reader-text\">Piemontesi: minoranza etnica<\/span> Leggi tutto \u00bb<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":2599,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8,74,11],"tags":[7],"class_list":["post-2559","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-articoli","category-el-piemont-a-toch","category-la-memoria-sterma-la-destrussion-ed-piemont-savoja","tag-articoli"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.gioventurapiemonteisa.net\/2020\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2559","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.gioventurapiemonteisa.net\/2020\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.gioventurapiemonteisa.net\/2020\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.gioventurapiemonteisa.net\/2020\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.gioventurapiemonteisa.net\/2020\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2559"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.gioventurapiemonteisa.net\/2020\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2559\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":33055,"href":"https:\/\/www.gioventurapiemonteisa.net\/2020\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2559\/revisions\/33055"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.gioventurapiemonteisa.net\/2020\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/2599"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.gioventurapiemonteisa.net\/2020\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2559"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.gioventurapiemonteisa.net\/2020\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2559"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.gioventurapiemonteisa.net\/2020\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2559"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}