{"id":1675,"date":"2007-07-25T20:07:40","date_gmt":"2007-07-25T20:07:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.gioventurapiemonteisa.net\/2020\/?p=1675"},"modified":"2007-07-25T20:07:40","modified_gmt":"2007-07-25T20:07:40","slug":"la-relazione-alla-proposta-di-legge-regionale-n-527-tutela-valorizzazione-e-promozione-della-conoscenza-e-dello-sviluppo-delle-lingue-storiche-del-piemonte","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.gioventurapiemonteisa.net\/2020\/?p=1675","title":{"rendered":"La Relazione alla Proposta di Legge regionale n. 527"},"content":{"rendered":"<div id=\"_mcePaste\" style=\"text-align: justify;\">Dopo l\u2019approvazione della Legge 15 Dicembre 1999 n. 482 \u00e8 finalmente entrata nella prassi normativa e nella coscienza degli Italiani la necessit\u00e0 della tutela delle lingue regionali e minoritarie. Questo risolve un problema da gran tempo sentito da coloro che parlano usualmente una lingua diversa dall\u2019italiano. Tuttavia l\u2019approvazione di questa Legge ha lasciato irrisolte molte questioni di fondo, fra le quali quella inerente l\u2019individuazione delle lingue da tutelare, lasciando spazio a possibili discriminazioni fra le culture storicamente presenti sul territorio della Repubblica. La suddetta Legge intende intraprendere un percorso di attuazione della Carta Europea delle Lingue Regionali e Minoritarie, approvata il 5 Novembre 1992, sottoscritta dall\u2019Italia il 27 Giugno 2000 e attualmente non ancora ratificata.<\/div>\n<div id=\"_mcePaste\" style=\"text-align: justify;\">La Regione Piemonte ha cominciato a interessarsi al problema delle lingue storiche insistenti sul proprio territorio \u2013 allora definite genericamente \u201cpatrimonio linguistico\u201d \u2013 a partire dal lontano 1972; le prime proposte portarono all\u2019ap-provazione della Legge Regionale n. 30\/79, successivamente sostituita dalla L.R. 26\/90 \u2013 a sua volta modificata e integrata dalla L.R. 37\/97 \u2013 attualmente in vigore. L\u2019approvazione della Carta Euro-pea delle Lingue Regionali e Minoritarie (Trattato Europeo n. 148 del 2.X.1992 del Consiglio d\u2019Europa) ha inevitabilmente reso in molti tratti superata la L.R. 26\/90, le cui carenze si sono manifesta-te soprattutto nell\u2019\u00e0mbito della programmazione e dell\u2019individuazione degli obiettivi; ci\u00f2, unito alla scarsit\u00e0 di finanziamenti adeguati \u2013 se paragonati a quelli di altre Regioni nello stesso \u00e0mbito \u2013 ha condotto a risultati parziali, seppure apprezzabili. Negli ultimi tempi sono state avanzate numerose proposte di modifica alla L.R. 26\/90; quella che qui si presenta mira ad essere un testo organico che faccia tesoro di quanto gi\u00e0 realizzato con pieno successo in altre realt\u00e0 e che recepisca l\u2019evoluzione della sensibilit\u00e0 nei confronti delle lingue regionali e minoritarie che si \u00e8 avuta dal 1990 ad oggi.<\/div>\n<div id=\"_mcePaste\" style=\"text-align: justify;\">La definizione di queste lingue la si trova nella gi\u00e0 citata Carta Europea delle Lingue Regionali e Minoritarie: \u00abPer \u201clingue regionali o minoritarie\u201d si intendono le lingue: i) usate tradizionalmente sul territorio di uno Stato dai cittadini di detto Stato che formano un gruppo numericamente inferiore al resto della popolazione dello Stato; e ii) diverse dalla(e) lingua(e) ufficiale(i) di detto Stato; questa espressione non include n\u00e9 i dialetti della(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato n\u00e9 le lingue dei migranti\u00bb. L\u2019importanza delle lingue storiche \u00e8 assai ben definita dalla stessa Carta Europea delle Lingue Regionali e Minoritarie; si cita testualmente dalla traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera: \u00abLa protezione delle lingue regionali o minoritarie storiche dell\u2019Europa, alcune delle quali rischiano di scomparire col passare del tempo, contribuisce a conservare e a sviluppare le tradizioni e la ricchezza culturali dell\u2019Europa\u00bb.<\/div>\n<div id=\"_mcePaste\" style=\"text-align: justify;\">\u00abIl diritto di usare una lingua regionale o minoritaria nella vita privata e pubblica costituisce un diritto imprescrittibile, conformemente ai principi contenuti nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici delle Nazioni Unite e conformemente allo spirito della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u2019uomo e delle libert\u00e0 fondamentali del Consiglio d\u2019Europa\u00bb. \u00abLa tutela e il promovimento delle lingue regionali o minoritarie nei diversi Paesi e regioni d\u2019Europa contribuiscono in modo considerevole a costruire un\u2019Europa fondata sui principi della democrazia e della diversit\u00e0 culturale, nell\u2019ambito della sovranit\u00e0 nazionale e dell\u2019integrit\u00e0 territoriale\u00bb.<\/div>\n<div id=\"_mcePaste\" style=\"text-align: justify;\">Il Piemonte ha il privilegio di accogliere da secoli sul proprio territorio ben quattro di queste espressioni linguistiche storiche e di cultura, situazione pressoch\u00e9 unica fra le regioni dell\u2019Europa occidentale. La lingua piemontese \u00e8 parlata quasi esclusivamente sul territorio regionale e su quasi tutta la sua estensione; la sua prima attestazione letteraria risale al XII Secolo, testimonianza di un codice linguistico gi\u00e0 maturo ed elaborato, che verr\u00e0 successivamente utilizzato in tutti i contesti, da quello giuridico a quello scientifico e letterario. Ingiustamente discriminato dalla Legge 482\/99 il piemontese \u00e8 tuttavia riconosciuto in \u00e0mbito internazionale; la Regione Piemonte, con l\u2019Ordine del Giorno 1118 del 15 Dicembre 1999, ne ha riconosciuto lo status di \u201clingua regionale\u201d. Nelle valli della provincia di Cuneo e nelle Valli Pellice, Chisone, Germanasca, e alta Susa si parla l\u2019occitano (Lenga d\u2019\u00d2c) che, dopo il latino, \u00e8 stata la prima grande lingua di cultura in Europa. Dalla Val Sangone alla Val Soana, passando per la bassa Valle di Susa, le Valli di Lanzo e la Valle Orco, si parla il francoprovenzale, la lingua storica, fra l\u2019altro, della Savoia, della Valle d\u2019Aosta e della Svizzera romanda. La lingua di insediamento pi\u00f9 \u201crecente\u201d \u00e8 quella dei Walser (il tittsch o tittschu, a seconda delle va-rianti), una popolazione di origine alemannica insediatasi intorno alle valli del Monte Rosa a partire dal XIII Secolo \u2013 fatto rimarchevole poich\u00e9 rappresenta una continuit\u00e0 territoriale che unisce il Piemonte al mondo germanico. I Walser si esprimono in variet\u00e0 linguistiche che costituiscono una fase arcaica del tedesco; sono inoltre portatori di una cultura originale ancora vitale malgrado l\u2019esiguo numero di parlanti (e proprio per questo urge maggiormente una pi\u00f9 incisiva azione di tutela). Queste quattro lingue sono oggi parlate e scritte sia in forma di koin\u00e9 che sotto forma di varianti locali le quali, lungi dal rappresentare un elemento di frammentazione, ne costituiscono invece una ricchezza. Una pi\u00f9 evidente \u201cvisibilit\u00e0\u201d della straordinaria ricchezza linguistica e culturale del Piemonte non potr\u00e0 che avere una ricaduta positiva anche al di fuori dell\u2019ambito specifico della cultura e valorizzer\u00e0 ancor pi\u00f9 le peculiarit\u00e0 di ogni singolo territorio e della regione nel suo complesso.<\/div>\n<div id=\"_mcePaste\" style=\"text-align: justify;\">Non corrisponde a realt\u00e0 il fatto che le Regioni non abbiano competenza in materia di attuazione dell\u2019art. 6 della Costituzione; al contrario, nell\u2019\u00e0mbito delle proprie competenze specifiche, gli Enti locali, nell\u2019esercizio della propria autonomia, possono porre rimedio alle mancanze del legislatore nazionale. Ci\u00f2 \u00e8 chiaramente affermato: &#8211; dalla dottrina: cfr. Alessandro Pizzorusso, Il Pluralismo linguistico tra Stato nazionale e autonomie locali, Pacini editore, Pisa 1975, pp. 34-36 e p. 75; &#8211; dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 375 del 13-25 Luglio 1995: al punto 4 precisa che l\u2019art. 6 della Costituzione, essendo un \u201cprincipio fondamentale\u201d, \u00abimpegna e autorizza la Repubblica, nelle sue varie articolazioni, ad emanare \u201capposite norme\u201d, di carattere pertanto legislativo o regolamentare [&#8230;] a tutela delle anzidette minoranze\u00bb. La presente proposta di legge considera unicamente le lingue storiche parlate sul territorio amministrato dalla Regione Piemonte; la presenza di altre lingue quali, ad esempio, il francese e la lingua dei Sinti, \u00e8 una realt\u00e0 da prendere in considerazione; tuttavia, considerati i legami particolari ed irripetibili con il territorio che caratterizzano il piemontese, l\u2019occitano, il franco-provenzale e il tittsch\/tittschu, si ritiene che la risoluzione dell\u2019eventuale problematica riferita ad altre lingue debba inevitabilmente essere rinviata a norme specifiche da elaborarsi con altri provvedimenti. [&#8230;]<\/div>\n<div id=\"_mcePaste\" style=\"text-align: justify;\">Dopo l\u2019approvazione della Legge 15 Dicembre 1999 n. 482 \u00e8 finalmente entrata nella prassi normativa e nella coscienza degli Italiani la necessit\u00e0 della tutela delle lingue regionali e minoritarie. Questo risolve un problema da gran tempo sentito da coloro che parlano usualmente una lingua diversa dall\u2019italiano. Tuttavia l\u2019approvazione di questa Legge ha lasciato irrisolte molte questioni di fondo, fra le quali quella inerente l\u2019individuazione delle lingue da tutelare, lasciando spazio a possibili discriminazioni fra le culture storicamente presenti sul territorio della Repubblica. La suddetta Legge intende intraprendere un percorso di attuazione della Carta Europea delle Lingue Regionali e Minoritarie, approvata il 5 Novembre 1992, sottoscritta dall\u2019Italia il 27 Giugno 2000 e attualmente non ancora ratificata.<\/div>\n<div id=\"_mcePaste\" style=\"text-align: justify;\">La Regione Piemonte ha cominciato a interessarsi al problema delle lingue storiche insistenti sul proprio territorio \u2013 allora definite genericamente \u201cpatrimonio linguistico\u201d \u2013 a partire dal lontano 1972; le prime proposte portarono all\u2019ap-provazione della Legge Regionale n. 30\/79, successivamente sostituita dalla L.R. 26\/90 \u2013 a sua volta modificata e integrata dalla L.R. 37\/97 \u2013 attualmente in vigore. L\u2019approvazione della Carta Euro-pea delle Lingue Regionali e Minoritarie (Trattato Europeo n. 148 del 2.X.1992 del Consiglio d\u2019Europa) ha inevitabilmente reso in molti tratti superata la L.R. 26\/90, le cui carenze si sono manifesta-te soprattutto nell\u2019\u00e0mbito della programmazione e dell\u2019individuazione degli obiettivi; ci\u00f2, unito alla scarsit\u00e0 di finanziamenti adeguati \u2013 se paragonati a quelli di altre Regioni nello stesso \u00e0mbito \u2013 ha condotto a risultati parziali, seppure apprezzabili. Negli ultimi tempi sono state avanzate numerose proposte di modifica alla L.R. 26\/90; quella che qui si presenta mira ad essere un testo organico che faccia tesoro di quanto gi\u00e0 realizzato con pieno successo in altre realt\u00e0 e che recepisca l\u2019evoluzione della sensibilit\u00e0 nei confronti delle lingue regionali e minoritarie che si \u00e8 avuta dal 1990 ad oggi.<\/div>\n<div id=\"_mcePaste\" style=\"text-align: justify;\">La definizione di queste lingue la si trova nella gi\u00e0 citata Carta Europea delle Lingue Regionali e Minoritarie: \u00abPer \u201clingue regionali o minoritarie\u201d si intendono le lingue: i) usate tradizionalmente sul territorio di uno Stato dai cittadini di detto Stato che formano un gruppo numericamente inferiore al resto della popolazione dello Stato; e ii) diverse dalla(e) lingua(e) ufficiale(i) di detto Stato; questa espressione non include n\u00e9 i dialetti della(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato n\u00e9 le lingue dei migranti\u00bb. L\u2019importanza delle lingue storiche \u00e8 assai ben definita dalla stessa Carta Europea delle Lingue Regionali e Minoritarie; si cita testualmente dalla traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera: \u00abLa protezione delle lingue regionali o minoritarie storiche dell\u2019Europa, alcune delle quali rischiano di scomparire col passare del tempo, contribuisce a conservare e a sviluppare le tradizioni e la ricchezza culturali dell\u2019Europa\u00bb.<\/div>\n<div id=\"_mcePaste\" style=\"text-align: justify;\">\u00abIl diritto di usare una lingua regionale o minoritaria nella vita privata e pubblica costituisce un diritto imprescrittibile, conformemente ai principi contenuti nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici delle Nazioni Unite e conformemente allo spirito della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u2019uomo e delle libert\u00e0 fondamentali del Consiglio d\u2019Europa\u00bb. \u00abLa tutela e il promovimento delle lingue regionali o minoritarie nei diversi Paesi e regioni d\u2019Europa contribuiscono in modo considerevole a costruire un\u2019Europa fondata sui principi della democrazia e della diversit\u00e0 culturale, nell\u2019ambito della sovranit\u00e0 nazionale e dell\u2019integrit\u00e0 territoriale\u00bb.<\/div>\n<div id=\"_mcePaste\" style=\"text-align: justify;\">Il Piemonte ha il privilegio di accogliere da secoli sul proprio territorio ben quattro di queste espressioni linguistiche storiche e di cultura, situazione pressoch\u00e9 unica fra le regioni dell\u2019Europa occidentale. La lingua piemontese \u00e8 parlata quasi esclusivamente sul territorio regionale e su quasi tutta la sua estensione; la sua prima attestazione letteraria risale al XII Secolo, testimonianza di un codice linguistico gi\u00e0 maturo ed elaborato, che verr\u00e0 successivamente utilizzato in tutti i contesti, da quello giuridico a quello scientifico e letterario. Ingiustamente discriminato dalla Legge 482\/99 il piemontese \u00e8 tuttavia riconosciuto in \u00e0mbito internazionale; la Regione Piemonte, con l\u2019Ordine del Giorno 1118 del 15 Dicembre 1999, ne ha riconosciuto lo status di \u201clingua regionale\u201d. Nelle valli della provincia di Cuneo e nelle Valli Pellice, Chisone, Germanasca, e alta Susa si parla l\u2019occitano (Lenga d\u2019\u00d2c) che, dopo il latino, \u00e8 stata la prima grande lingua di cultura in Europa. Dalla Val Sangone alla Val Soana, passando per la bassa Valle di Susa, le Valli di Lanzo e la Valle Orco, si parla il francoprovenzale, la lingua storica, fra l\u2019altro, della Savoia, della Valle d\u2019Aosta e della Svizzera romanda. La lingua di insediamento pi\u00f9 \u201crecente\u201d \u00e8 quella dei Walser (il tittsch o tittschu, a seconda delle va-rianti), una popolazione di origine alemannica insediatasi intorno alle valli del Monte Rosa a partire dal XIII Secolo \u2013 fatto rimarchevole poich\u00e9 rappresenta una continuit\u00e0 territoriale che unisce il Piemonte al mondo germanico. I Walser si esprimono in variet\u00e0 linguistiche che costituiscono una fase arcaica del tedesco; sono inoltre portatori di una cultura originale ancora vitale malgrado l\u2019esiguo numero di parlanti (e proprio per questo urge maggiormente una pi\u00f9 incisiva azione di tutela). Queste quattro lingue sono oggi parlate e scritte sia in forma di koin\u00e9 che sotto forma di varianti locali le quali, lungi dal rappresentare un elemento di frammentazione, ne costituiscono invece una ricchezza. Una pi\u00f9 evidente \u201cvisibilit\u00e0\u201d della straordinaria ricchezza linguistica e culturale del Piemonte non potr\u00e0 che avere una ricaduta positiva anche al di fuori dell\u2019ambito specifico della cultura e valorizzer\u00e0 ancor pi\u00f9 le peculiarit\u00e0 di ogni singolo territorio e della regione nel suo complesso.<\/div>\n<div id=\"_mcePaste\" style=\"text-align: justify;\">Non corrisponde a realt\u00e0 il fatto che le Regioni non abbiano competenza in materia di attuazione dell\u2019art. 6 della Costituzione; al contrario, nell\u2019\u00e0mbito delle proprie competenze specifiche, gli Enti locali, nell\u2019esercizio della propria autonomia, possono porre rimedio alle mancanze del legislatore nazionale. Ci\u00f2 \u00e8 chiaramente affermato: &#8211; dalla dottrina: cfr. Alessandro Pizzorusso, Il Pluralismo linguistico tra Stato nazionale e autonomie locali, Pacini editore, Pisa 1975, pp. 34-36 e p. 75; &#8211; dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 375 del 13-25 Luglio 1995: al punto 4 precisa che l\u2019art. 6 della Costituzione, essendo un \u201cprincipio fondamentale\u201d, \u00abimpegna e autorizza la Repubblica, nelle sue varie articolazioni, ad emanare \u201capposite norme\u201d, di carattere pertanto legislativo o regolamentare [&#8230;] a tutela delle anzidette minoranze\u00bb. La presente proposta di legge considera unicamente le lingue storiche parlate sul territorio amministrato dalla Regione Piemonte; la presenza di altre lingue quali, ad esempio, il francese e la lingua dei Sinti, \u00e8 una realt\u00e0 da prendere in considerazione; tuttavia, considerati i legami particolari ed irripetibili con il territorio che caratterizzano il piemontese, l\u2019occitano, il franco-provenzale e il tittsch\/tittschu, si ritiene che la risoluzione dell\u2019eventuale problematica riferita ad altre lingue debba inevitabilmente essere rinviata a norme specifiche da elaborarsi con altri provvedimenti. [&#8230;]<\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dopo l\u2019approvazione della Legge 15 Dicembre 1999 n. 482 \u00e8 finalmente entrata nella prassi normativa e nella coscienza degli Italiani la necessit\u00e0 della tutela delle lingue regionali e minoritarie. Questo risolve un problema da gran tempo sentito da coloro che parlano usualmente una lingua diversa dall\u2019italiano. Tuttavia l\u2019approvazione di questa Legge ha lasciato irrisolte molte questioni di fondo, fra le quali quella inerente l\u2019individuazione delle lingue da tutelare, lasciando spazio a possibili discriminazioni fra le culture storicamente presenti sul territorio della Repubblica. La suddetta Legge intende intraprendere un percorso di attuazione della Carta Europea delle Lingue Regionali e Minoritarie, approvata il 5 Novembre 1992, sottoscritta dall\u2019Italia il 27 Giugno 2000 e attualmente non ancora ratificata.<br \/>\nLa Regione Piemonte ha cominciato a interessarsi al problema delle lingue storiche insistenti sul proprio territorio \u2013 allora definite genericamente \u201cpatrimonio linguistico\u201d \u2013 a partire dal lontano 1972; le prime proposte portarono all\u2019ap-provazione della Legge Regionale n. 30\/79, successivamente sostituita dalla L.R. 26\/90 \u2013 a sua volta modificata e integrata dalla L.R. 37\/97 \u2013 attualmente in vigore. L\u2019approvazione della Carta Euro-pea delle Lingue Regionali e Minoritarie (Trattato Europeo n. 148 del 2.X.1992 del Consiglio d\u2019Europa) ha inevitabilmente reso in molti tratti superata la L.R. 26\/90, le cui carenze si sono manifesta-te soprattutto nell\u2019\u00e0mbito della programmazione e dell\u2019individuazione degli obiettivi; ci\u00f2, unito alla scarsit\u00e0 di finanziamenti adeguati \u2013 se paragonati a quelli di altre Regioni nello stesso \u00e0mbito \u2013 ha condotto a risultati parziali, seppure apprezzabili. Negli ultimi tempi sono state avanzate numerose proposte di modifica alla L.R. 26\/90; quella che qui si presenta mira ad essere un testo organico che faccia tesoro di quanto gi\u00e0 realizzato con pieno successo in altre realt\u00e0 e che recepisca l\u2019evoluzione della sensibilit\u00e0 nei confronti delle lingue regionali e minoritarie che si \u00e8 avuta dal 1990 ad oggi.<br \/>\nLa definizione di queste lingue la si trova nella gi\u00e0 citata Carta Europea delle Lingue Regionali e Minoritarie: \u00abPer \u201clingue regionali o minoritarie\u201d si intendono le lingue: i) usate tradizionalmente sul territorio di uno Stato dai cittadini di detto Stato che formano un gruppo numericamente inferiore al resto della popolazione dello Stato; e ii) diverse dalla(e) lingua(e) ufficiale(i) di detto Stato; questa espressione non include n\u00e9 i dialetti della(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato n\u00e9 le lingue dei migranti\u00bb. L\u2019importanza delle lingue storiche \u00e8 assai ben definita dalla stessa Carta Europea delle Lingue Regionali e Minoritarie; si cita testualmente dalla traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera: \u00abLa protezione delle lingue regionali o minoritarie storiche dell\u2019Europa, alcune delle quali rischiano di scomparire col passare del tempo, contribuisce a conservare e a sviluppare le tradizioni e la ricchezza culturali dell\u2019Europa\u00bb.<br \/>\n\u00abIl diritto di usare una lingua regionale o minoritaria nella vita privata e pubblica costituisce un diritto imprescrittibile, conformemente ai principi contenuti nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici delle Nazioni Unite e conformemente allo spirito della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u2019uomo e delle libert\u00e0 fondamentali del Consiglio d\u2019Europa\u00bb. \u00abLa tutela e il promovimento delle lingue regionali o minoritarie nei diversi Paesi e regioni d\u2019Europa contribuiscono in modo considerevole a costruire un\u2019Europa fondata sui principi della democrazia e della diversit\u00e0 culturale, nell\u2019ambito della sovranit\u00e0 nazionale e dell\u2019integrit\u00e0 territoriale\u00bb.<br \/>\nIl Piemonte ha il privilegio di accogliere da secoli sul proprio territorio ben quattro di queste espressioni linguistiche storiche e di cultura, situazione pressoch\u00e9 unica fra le regioni dell\u2019Europa occidentale. La lingua piemontese \u00e8 parlata quasi esclusivamente sul territorio regionale e su quasi tutta la sua estensione; la sua prima attestazione letteraria risale al XII Secolo, testimonianza di un codice linguistico gi\u00e0 maturo ed elaborato, che verr\u00e0 successivamente utilizzato in tutti i contesti, da quello giuridico a quello scientifico e letterario. Ingiustamente discriminato dalla Legge 482\/99 il piemontese \u00e8 tuttavia riconosciuto in \u00e0mbito internazionale; la Regione Piemonte, con l\u2019Ordine del Giorno 1118 del 15 Dicembre 1999, ne ha riconosciuto lo status di \u201clingua regionale\u201d. Nelle valli della provincia di Cuneo e nelle Valli Pellice, Chisone, Germanasca, e alta Susa si parla l\u2019occitano (Lenga d\u2019\u00d2c) che, dopo il latino, \u00e8 stata la prima grande lingua di cultura in Europa. Dalla Val Sangone alla Val Soana, passando per la bassa Valle di Susa, le Valli di Lanzo e la Valle Orco, si parla il francoprovenzale, la lingua storica, fra l\u2019altro, della Savoia, della Valle d\u2019Aosta e della Svizzera romanda. La lingua di insediamento pi\u00f9 \u201crecente\u201d \u00e8 quella dei Walser (il tittsch o tittschu, a seconda delle va-rianti), una popolazione di origine alemannica insediatasi intorno alle valli del Monte Rosa a partire dal XIII Secolo \u2013 fatto rimarchevole poich\u00e9 rappresenta una continuit\u00e0 territoriale che unisce il Piemonte al mondo germanico. I Walser si esprimono in variet\u00e0 linguistiche che costituiscono una fase arcaica del tedesco; sono inoltre portatori di una cultura originale ancora vitale malgrado l\u2019esiguo numero di parlanti (e proprio per questo urge maggiormente una pi\u00f9 incisiva azione di tutela). Queste quattro lingue sono oggi parlate e scritte sia in forma di koin\u00e9 che sotto forma di varianti locali le quali, lungi dal rappresentare un elemento di frammentazione, ne costituiscono invece una ricchezza. Una pi\u00f9 evidente \u201cvisibilit\u00e0\u201d della straordinaria ricchezza linguistica e culturale del Piemonte non potr\u00e0 che avere una ricaduta positiva anche al di fuori dell\u2019ambito specifico della cultura e valorizzer\u00e0 ancor pi\u00f9 le peculiarit\u00e0 di ogni singolo territorio e della regione nel suo complesso.<br \/>\nNon corrisponde a realt\u00e0 il fatto che le Regioni non abbiano competenza in materia di attuazione dell\u2019art. 6 della Costituzione; al contrario, nell\u2019\u00e0mbito delle proprie competenze specifiche, gli Enti locali, nell\u2019esercizio della propria autonomia, possono porre rimedio alle mancanze del legislatore nazionale. Ci\u00f2 \u00e8 chiaramente affermato: &#8211; dalla dottrina: cfr. Alessandro Pizzorusso, Il Pluralismo linguistico tra Stato nazionale e autonomie locali, Pacini editore, Pisa 1975, pp. 34-36 e p. 75; &#8211; dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 375 del 13-25 Luglio 1995: al punto 4 precisa che l\u2019art. 6 della Costituzione, essendo un \u201cprincipio fondamentale\u201d, \u00abimpegna e autorizza la Repubblica, nelle sue varie articolazioni, ad emanare \u201capposite norme\u201d, di carattere pertanto legislativo o regolamentare [&#8230;] a tutela delle anzidette minoranze\u00bb. La presente proposta di legge considera unicamente le lingue storiche parlate sul territorio amministrato dalla Regione Piemonte; la presenza di altre lingue quali, ad esempio, il francese e la lingua dei Sinti, \u00e8 una realt\u00e0 da prendere in considerazione; tuttavia, considerati i legami particolari ed irripetibili con il territorio che caratterizzano il piemontese, l\u2019occitano, il franco-provenzale e il tittsch\/tittschu, si ritiene che la risoluzione dell\u2019eventuale problematica riferita ad altre lingue debba inevitabilmente essere rinviata a norme specifiche da elaborarsi con altri provvedimenti. [&#8230;]<br \/>\nDopo l\u2019approvazione della Legge 15 Dicembre 1999 n. 482 \u00e8 finalmente entrata nella prassi normativa e nella coscienza degli Italiani la necessit\u00e0 della tutela delle lingue regionali e minoritarie. Questo risolve un problema da gran tempo sentito da coloro che parlano usualmente una lingua diversa dall\u2019italiano. Tuttavia l\u2019approvazione di questa Legge ha lasciato irrisolte molte questioni di fondo, fra le quali quella inerente l\u2019individuazione delle lingue da tutelare, lasciando spazio a possibili discriminazioni fra le culture storicamente presenti sul territorio della Repubblica. La suddetta Legge intende intraprendere un percorso di attuazione della Carta Europea delle Lingue Regionali e Minoritarie, approvata il 5 Novembre 1992, sottoscritta dall\u2019Italia il 27 Giugno 2000 e attualmente non ancora ratificata.<br \/>\nLa Regione Piemonte ha cominciato a interessarsi al problema delle lingue storiche insistenti sul proprio territorio \u2013 allora definite genericamente \u201cpatrimonio linguistico\u201d \u2013 a partire dal lontano 1972; le prime proposte portarono all\u2019ap-provazione della Legge Regionale n. 30\/79, successivamente sostituita dalla L.R. 26\/90 \u2013 a sua volta modificata e integrata dalla L.R. 37\/97 \u2013 attualmente in vigore. L\u2019approvazione della Carta Euro-pea delle Lingue Regionali e Minoritarie (Trattato Europeo n. 148 del 2.X.1992 del Consiglio d\u2019Europa) ha inevitabilmente reso in molti tratti superata la L.R. 26\/90, le cui carenze si sono manifesta-te soprattutto nell\u2019\u00e0mbito della programmazione e dell\u2019individuazione degli obiettivi; ci\u00f2, unito alla scarsit\u00e0 di finanziamenti adeguati \u2013 se paragonati a quelli di altre Regioni nello stesso \u00e0mbito \u2013 ha condotto a risultati parziali, seppure apprezzabili. Negli ultimi tempi sono state avanzate numerose proposte di modifica alla L.R. 26\/90; quella che qui si presenta mira ad essere un testo organico che faccia tesoro di quanto gi\u00e0 realizzato con pieno successo in altre realt\u00e0 e che recepisca l\u2019evoluzione della sensibilit\u00e0 nei confronti delle lingue regionali e minoritarie che si \u00e8 avuta dal 1990 ad oggi.<br \/>\nLa definizione di queste lingue la si trova nella gi\u00e0 citata Carta Europea delle Lingue Regionali e Minoritarie: \u00abPer \u201clingue regionali o minoritarie\u201d si intendono le lingue: i) usate tradizionalmente sul territorio di uno Stato dai cittadini di detto Stato che formano un gruppo numericamente inferiore al resto della popolazione dello Stato; e ii) diverse dalla(e) lingua(e) ufficiale(i) di detto Stato; questa espressione non include n\u00e9 i dialetti della(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato n\u00e9 le lingue dei migranti\u00bb. L\u2019importanza delle lingue storiche \u00e8 assai ben definita dalla stessa Carta Europea delle Lingue Regionali e Minoritarie; si cita testualmente dalla traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera: \u00abLa protezione delle lingue regionali o minoritarie storiche dell\u2019Europa, alcune delle quali rischiano di scomparire col passare del tempo, contribuisce a conservare e a sviluppare le tradizioni e la ricchezza culturali dell\u2019Europa\u00bb.<br \/>\n\u00abIl diritto di usare una lingua regionale o minoritaria nella vita privata e pubblica costituisce un diritto imprescrittibile, conformemente ai principi contenuti nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici delle Nazioni Unite e conformemente allo spirito della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u2019uomo e delle libert\u00e0 fondamentali del Consiglio d\u2019Europa\u00bb. \u00abLa tutela e il promovimento delle lingue regionali o minoritarie nei diversi Paesi e regioni d\u2019Europa contribuiscono in modo considerevole a costruire un\u2019Europa fondata sui principi della democrazia e della diversit\u00e0 culturale, nell\u2019ambito della sovranit\u00e0 nazionale e dell\u2019integrit\u00e0 territoriale\u00bb.<br \/>\nIl Piemonte ha il privilegio di accogliere da secoli sul proprio territorio ben quattro di queste espressioni linguistiche storiche e di cultura, situazione pressoch\u00e9 unica fra le regioni dell\u2019Europa occidentale. La lingua piemontese \u00e8 parlata quasi esclusivamente sul territorio regionale e su quasi tutta la sua estensione; la sua prima attestazione letteraria risale al XII Secolo, testimonianza di un codice linguistico gi\u00e0 maturo ed elaborato, che verr\u00e0 successivamente utilizzato in tutti i contesti, da quello giuridico a quello scientifico e letterario. Ingiustamente discriminato dalla Legge 482\/99 il piemontese \u00e8 tuttavia riconosciuto in \u00e0mbito internazionale; la Regione Piemonte, con l\u2019Ordine del Giorno 1118 del 15 Dicembre 1999, ne ha riconosciuto lo status di \u201clingua regionale\u201d. Nelle valli della provincia di Cuneo e nelle Valli Pellice, Chisone, Germanasca, e alta Susa si parla l\u2019occitano (Lenga d\u2019\u00d2c) che, dopo il latino, \u00e8 stata la prima grande lingua di cultura in Europa. Dalla Val Sangone alla Val Soana, passando per la bassa Valle di Susa, le Valli di Lanzo e la Valle Orco, si parla il francoprovenzale, la lingua storica, fra l\u2019altro, della Savoia, della Valle d\u2019Aosta e della Svizzera romanda. La lingua di insediamento pi\u00f9 \u201crecente\u201d \u00e8 quella dei Walser (il tittsch o tittschu, a seconda delle va-rianti), una popolazione di origine alemannica insediatasi intorno alle valli del Monte Rosa a partire dal XIII Secolo \u2013 fatto rimarchevole poich\u00e9 rappresenta una continuit\u00e0 territoriale che unisce il Piemonte al mondo germanico. I Walser si esprimono in variet\u00e0 linguistiche che costituiscono una fase arcaica del tedesco; sono inoltre portatori di una cultura originale ancora vitale malgrado l\u2019esiguo numero di parlanti (e proprio per questo urge maggiormente una pi\u00f9 incisiva azione di tutela). Queste quattro lingue sono oggi parlate e scritte sia in forma di koin\u00e9 che sotto forma di varianti locali le quali, lungi dal rappresentare un elemento di frammentazione, ne costituiscono invece una ricchezza. Una pi\u00f9 evidente \u201cvisibilit\u00e0\u201d della straordinaria ricchezza linguistica e culturale del Piemonte non potr\u00e0 che avere una ricaduta positiva anche al di fuori dell\u2019ambito specifico della cultura e valorizzer\u00e0 ancor pi\u00f9 le peculiarit\u00e0 di ogni singolo territorio e della regione nel suo complesso.<br \/>\nNon corrisponde a realt\u00e0 il fatto che le Regioni non abbiano competenza in materia di attuazione dell\u2019art. 6 della Costituzione; al contrario, nell\u2019\u00e0mbito delle proprie competenze specifiche, gli Enti locali, nell\u2019esercizio della propria autonomia, possono porre rimedio alle mancanze del legislatore nazionale. Ci\u00f2 \u00e8 chiaramente affermato: &#8211; dalla dottrina: cfr. Alessandro Pizzorusso, Il Pluralismo linguistico tra Stato nazionale e autonomie locali, Pacini editore, Pisa 1975, pp. 34-36 e p. 75; &#8211; dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 375 del 13-25 Luglio 1995: al punto 4 precisa che l\u2019art. 6 della Costituzione, essendo un \u201cprincipio fondamentale\u201d, \u00abimpegna e autorizza la Repubblica, nelle sue varie articolazioni, ad emanare \u201capposite norme\u201d, di carattere pertanto legislativo o regolamentare [&#8230;] a tutela delle anzidette minoranze\u00bb. La presente proposta di legge considera unicamente le lingue storiche parlate sul territorio amministrato dalla Regione Piemonte; la presenza di altre lingue quali, ad esempio, il francese e la lingua dei Sinti, \u00e8 una realt\u00e0 da prendere in considerazione; tuttavia, considerati i legami particolari ed irripetibili con il territorio che caratterizzano il piemontese, l\u2019occitano, il franco-provenzale e il tittsch\/tittschu, si ritiene che la risoluzione dell\u2019eventuale problematica riferita ad altre lingue debba inevitabilmente essere rinviata a norme specifiche da elaborarsi con altri provvedimenti. 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